AUTOTRASPORTATORI, FISSATE DAL MEF LE DEDUZIONI FORFETARIE 2023
Devono essere riportate, specificano le Entrate, nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2023 PF e SP utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17. Stabilite le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022.
A renderlo noto il ministero dell’dell’Economia e delle Finanze. Nel dettaglio, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione è prevista anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.
Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate precisa, che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
CANONE TV – DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE
I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare l’apposito modulo per far presente che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica (oltre, eventualmente, quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento). Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inviato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel.
Se non è possibile la trasmissione telematica, il modello, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, va spedito, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente a un soggetto deceduto. N.B.: La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2023 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2023 (luglio-dicembre 2023).
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2023: COMUNICAZIONI PER L’ADEMPIMENTO SPONTANEO
Con Provvedimento 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, le informazioni riguardanti la presenza di fatture elettroniche, dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi, dati relativi ad operazioni con l’estero, che segnalano:
La possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022; ovvero la presentazione della dichiarazione IVA 2023 senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore ad € 1000, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d’imposta 2022.
Le informazioni comunicate forniscono al contribuente i dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
“ROTTAMAZIONE QUATER” – ANCORA POSSIBILE ROTTAMARE!
Si riaprono i termini per presentare le istanze di adesione alla “ROTTAMAZIONE QUATER”.
In sintesi vengono prorogate le seguenti date:
- dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro il quale è possibile presentare istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle;
- dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute;
- dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (ricordiamo che inizialmente era fissata al 31luglio 2023).
Aderire alla “ROTTAMAZIONE” è un’opportunità non indifferente per coloro che, purtroppo, presentano delle posizioni aperte con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Infatti, possono essere estinti i debiti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento, dagli “avvisi di addebito” dell’Inps affidati agli agenti della riscossione nel periodo che va dal 01.01.2000 al 30.06.2022 col pagamento del capitale e dei diritti di notifica/spese ma senza alcuna sanzione, interessi ed aggio. Il pagamento può essere effettuato in soluzione unica o in un massimo di 18 rate.
AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI – IMPOSTA SOSTITUTIVA
Gli esercenti attività d’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative, devono versare in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del 16%, senza alcuna maggiorazione.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo: 1843 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.
ASSICURAZIONI ESTERE – IMPOSTA SOSTITUTIVA
Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere a versare l’imposta sul valore dei contratti assicurativi.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo: 1695 imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexsies, Dl n. 209/2002.
COMUNICAZIONE ANNUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE
Coloro, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quanti gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o che siano intervenuti nei pagamenti dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell’anno precedente.
Nello specifico devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate il nome, il cognome e il codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
I soggetti residenti nel territorio dello Stato trasmettono i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite intermediari. Per la compilazione del file contenente i dati devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
I soggetti non residenti se in possesso di una stabile organizzazione in Italia trasmettono i dati tramite questa utilizzando il canale Entratel/Fisconline; se non in possesso di una stabile organizzazione devono avvalersi di un rappresentante fiscale il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso

