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Reverse Charge per le fatture dei portali online di prenotazione, ecco come fare

Le fatture dei portali con sede in UE, come Airbnb e Booking, devono essere gestite in reverse charge, calcolando l’Iva sui servizi del portale e versare l’Iva se si è forfettari, mentre per i soggetti in regime ordinario questa è una partita di giro.
Esempio: incassi per 1.000 euro da Booking, fattura con commissioni Booking per 180 euro. L’Iva in reverse charge che il forfettario deve versare è il 22% su 180 euro, quindi 39,60 euro.
Il reverse charge (o inversione contabile) va calcolato e versato anche per tutti i fornitori di beni e servizi comunitari: ad esempio, dovrete fare il reverse charge anche se comprate dei cuscini in Polonia.

L’applicazione dell’Iva sulle commissioni di Booking avrà effetti diversi a seconda del regime fiscale adottato dall’attività ricettiva (con o senza Partita Iva). Più precisamente, per le strutture dotate di  Partita Iva valida per le transazioni nell’Ue, le cose resteranno invariate. Booking, infatti, continuerà a non applicare l’Iva avvalendosi del meccanismo del cosiddetto “Reverse Charge”. In questo caso, quindi, l’imposta calcolata continuerà ad essere versata alle autorità fiscali italiane dalle strutture ricettive, che si faranno carico del versamento in regime di inversione contabile.

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario riguardanti gli acquisti di beni si applica l’articolo 38 del D.L. n. 331/93. Per questo tipo di operazioni è necessario tenere in considerazione il seguente limite:

  • Se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10.000 euro di acquisti, e
  • Se la stessa soglia non è superata nell’anno corrente,

Verificate queste due condizioni tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il regime forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari. Tali acquisti sono equiparati agli acquisti interni, e pertanto risultano assimilati agli acquisti effettuati da privati. Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva, il fornitore estero (UE o extra-UE), emetterà la propria fattura addebitando l’Iva del proprio Paese.

Nel caso in cui, invece, si superi la soglia di 10.000 euro di acquisti l’operazione estera viene considerata come acquisto intracomunitario. In questo caso è necessario procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’Iva con il meccanismo del reverse charge. L’integrazione deve avvenire attraverso la compilazione di documento elettronico da inviare al Sistema di Interscambio. Il codice tributo nel modello F24 da utilizzare è il “6099” (con periodo di riferimento quello in cui è avvenuta l’operazione). Non è necessario, in virtù dell’esenzione (articolo 4, comma 4, e dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016) la presentazione del modello Intrastat acquisti.

La fattura ricevuta dal fornitore estero (UE o extra-UE) deve essere registrata entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione.

REGISTRAZIONE FATTURA 

La registrazione delle fatture in reverse charge prevede che la fattura sia registrata sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite. In pratica, l’acquirente deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore, aggiungendo l’IVA e procedendo alla registrazione nel proprio registro IVA acquisti e, contemporaneamente, nel registro IVA vendite, simulando un’emissione di fattura. Questo processo, noto anche come inversione contabile, sposta l’onere del pagamento dell’IVA dal fornitore all’acquirente. 

 

Ecco i passaggi principali:
  1. 1. Integrazione della fattura:
    L’acquirente riceve la fattura dal fornitore senza l’IVA, poiché l’operazione è soggetta a reverse charge. L’acquirente deve integrare questa fattura con l’IVA applicabile, calcolandola in base all’aliquota prevista per il tipo di operazione. 
    2. Registrazione nel registro IVA acquisti:
    La fattura integrata viene registrata nel registro IVA acquisti dell’acquirente, come una normale fattura di acquisto
    1. 3. Registrazione nel registro IVA vendite:
      Contemporaneamente, la fattura integrata viene registrata anche nel registro IVA vendite dell’acquirente, simulando un’emissione di fattura con IVA a debito. In questo modo, l’acquirente si accolla l’onere di versare l’IVA all’erario, ma ha anche il diritto di detrarre la stessa IVA se l’operazione è inerente alla propria attività. 
      Note importanti:
      • È fondamentale che la fattura originale emessa dal fornitore riporti la dicitura “inversione contabile” o il riferimento normativo del reverse charge. 
      • Per quanto riguarda le fatture elettroniche, la procedura di registrazione può essere automatizzata tramite il Sistema di Interscambio (SDI). 
      • Nel caso di fatture miste, ovvero che comprendono sia operazioni soggette a reverse charge che operazioni soggette ad IVA ordinaria, è necessario gestire le diverse tipologie di operazioni separatamente. 
      • L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni specifiche sulla registrazione delle fatture in reverse charge.