Turismo e ristorazione, ultimi giorni per la polizza obbligatoria contro i rischi catastrofali
Entro il 31 marzo 2026 le micro e piccole imprese che operano nella somministrazione di alimenti e bevande e nel settore turistico-ricettivo devono aver stipulato una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali. L’Abbac ha sottoscritto una convenzione per garantire gli operatori con supporto e tariffe vantaggiose per la sottoscrizione delle polizze. Entro la stessa scadenza devono procedere le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il termine è stato fissato dall’articolo 16, comma 2, del DL Milleproroghe n. 200/2025, che ha concesso un’ulteriore proroga rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2025.
L’obbligo assicurativo: origine e finalità della norma
L’introduzione dell’obbligo di copertura assicurativa contro calamità naturali risale alla legge di bilancio 2024 n. 213/2023 (articolo 1 commi 101-111), che ha previsto per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese l’obbligo di proteggere i propri beni aziendali da eventi estremi.
La misura nasce con una finalità precisa: rafforzare la resilienza del tessuto produttivo italiano di fronte a eventi sempre più frequenti come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Non si tratta quindi solo di un adempimento formale, ma di un cambiamento strutturale nella gestione del rischio d’impresa.
Il quadro aggiornato delle scadenze
La disciplina ha previsto termini differenziati in base alla tipologia di impresa. Le grandi imprese sono state le prime a essere assoggettate all’obbligo, mentre per le medie imprese l’obbligo è decorso dal 1° ottobre 2025.
Per le piccole e microimprese, il termine generale era fissato al 31 dicembre 2025, con una rilevante eccezione: le attività della ristorazione e del turismo, per effetto dell’ultima proroga, possono beneficiare di un differimento fino al 31 marzo 2026.
Cosa deve coprire la polizza catastrofale
Sono soggette all’obbligo le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, ossia quelle operanti nel settore agricolo.
Rientrano nella copertura i beni strumentali utilizzati per l’attività d’impresa, tra cui terreni, fabbricati (compresi impianti fissi e strutture interrate), impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
L’obbligo riguarda le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, esclusi quelli già coperti da polizze equivalenti.
Le conseguenze per chi non si adegua
Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo comporta effetti concreti e immediati. Le imprese non in regola vedranno compromessa la possibilità di accedere a contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie, comprese quelle previste in caso di eventi calamitosi.
A ciò si aggiungono le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni o elusioni dell’obbligo a contrarre. L’IVASS può infatti irrogare multe comprese tra 100.000 e 500.000 euro, rendendo particolarmente rischioso ignorare la scadenza.
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