ABBAC richiama l’attenzione degli operatori e dei professionisti iscritti agli ordini professionali sulle recenti indicazioni fornite dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)** in materia di incompatibilità tra l’esercizio della professione di commercialista e lo svolgimento di attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale.
Con il **Pronto Ordini n. 32/2026**, il CNDCEC ha chiarito che **l’iscrizione all’Albo dei Commercialisti risulta incompatibile con la titolarità di un’attività d’impresa commerciale, quale quella di affittacamere**, anche nel caso in cui la gestione operativa dell’attività sia affidata ad altro soggetto mediante **procura institoria**.
Il caso esaminato riguardava un titolare di impresa individuale esercente attività di affittacamere che intendeva iscriversi all’Albo professionale, pur demandando la gestione dell’attività ad un familiare. Secondo il Consiglio Nazionale, tale circostanza **non elimina l’incompatibilità**, poiché il professionista continuerebbe a mantenere la titolarità dell’impresa, il rischio economico e l’imputazione giuridica dell’attività.
La procura institoria, infatti, pur attribuendo ampi poteri gestionali e rappresentativi ad un terzo, **non determina il venir meno della qualifica di imprenditore in capo al titolare dell’attività**.
A tale orientamento si aggiungono le disposizioni introdotte dalla **Legge 15 marzo 2025, n. 28**, recante modifiche alla disciplina delle professioni ordinistiche, che ha ulteriormente rafforzato il principio di separazione tra l’esercizio delle professioni regolamentate e lo svolgimento di attività imprenditoriali nel settore ricettivo esercitate in forma d’impresa, prevedendo specifiche limitazioni e incompatibilità per gli iscritti agli ordini professionali.
Pertanto, **i professionisti iscritti agli Albi che intendano avviare o mantenere attività di affittacamere o altre attività ricettive imprenditoriali sono invitati a verificare attentamente la propria posizione**, anche attraverso il confronto con il proprio Ordine professionale di appartenenza e con consulenti esperti del settore.
ABBAC evidenzia che tale orientamento **riguarda esclusivamente le attività esercitate in forma imprenditoriale**, mentre restano ferme le differenti valutazioni previste dalla normativa per altre forme di ospitalità non imprenditoriali, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle leggi nazionali e regionali.
**L’Associazione continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, fornendo ai propri associati aggiornamenti e supporto informativo affinché possano operare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.**

