La provenienza dell’ospite non è, da sola, il criterio per stabilire dove sia territorialmente rilevante ai fini IVA un servizio di alloggio. L’articolo 7-quater del DPR 633/1972 prevede una regola specifica per le prestazioni relative a beni immobili, comprendendo la fornitura di alloggio nel settore alberghiero e nei settori con funzioni analoghe: il riferimento è il luogo in cui si trova l’immobile.
Per una struttura che svolge un’attività soggetta a IVA e fornisce alloggio in Italia, il soggiorno resta dunque territorialmente riferito all’Italia anche se il cliente risiede all’estero o la prenotazione arriva tramite una piattaforma internazionale. Lo stesso criterio territoriale interessa altre prestazioni immobiliari indicate dalla norma. La regola evita di confondere la posizione dell’ospite o la sede del portale con la localizzazione dell’alloggio.
Territorialità, assoggettamento a IVA e aliquota applicabile sono però tre questioni differenti. Una locazione abitativa priva di servizi ricettivi non va automaticamente trattata come una prestazione alberghiera; il trattamento fiscale dipende dalla natura effettiva dell’attività e dal regime dell’operatore. Anche una fattura di commissione emessa da una piattaforma estera costituisce un’operazione distinta dal soggiorno venduto all’ospite.
ABBAC richiama perciò gli operatori con partita IVA a verificare come sono qualificate le prestazioni offerte, come vengono emessi i documenti fiscali e come sono contabilizzati i corrispettivi delle prenotazioni internazionali. La corretta gestione parte dalla distinzione tra ospitalità resa al viaggiatore e servizi acquistati dagli intermediari.
Riferimento normativo: articolo 7-quater del DPR 633/1972.

