Il Consiglio regionale nell’ambito della legge 16 sul bilancio ha approvato un comma relativo al codice identificativo delle strutture ricettive, l’Abbac pur apprezzando lo sforzo di identificare tutte le strutture ricettive presenti negli elenchi dei Comuni, auspica aggiornamenti costanti e tempi celeri per l’adeguamento previsto. Pare che la Regione con l’indicazione dei 180 giorni per l’approvazione di un apposito regolamento, voglia prendere tempo rispetto a quanto è stato previsto con l’introduzione di un codice identificativo nazionale, il cui regolamento è stato demandato dal Ministero all’Agenzia delle Entrate. Codice identificativo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, pur apprezzando lo sforzo della Regione, l’approvazione del comma appare utile per garantire una migliore organizzazione nell’anagrafica delle strutture ricettive ma non risolve la problematica dell’abusivismo ricettivo. Il CUSR approvato nella legge 16 /2019 è lo stesso già presente sul portale regionale turismoweb ma finora, seppur previsto con un’apposita casella, non veniva ritenuto fondamentale al fine di censire le strutture ricettive. Il compito demandato ai Comuni di comunicare questo codice da abbinare alle strutture ricettive è sicuramente utile per censire tutto il settore, un dato che comunque l’Ente Regionale avrebbe dovuto avere già da tempo. Avevamo chiesto alcuni mesi fa all’Assessore di proporre al Consiglio regionale una norma che censisse tutte le tipologie ricettive compreso le locazioni, le norme di altre Regioni impugnate in Conferenza Stato Regioni e i ricorsi al Tar avevano imposto una cautela da parte dell’Assessorato regionale che bene aveva fatto a non costruire un impalcatura regionale che avrebbe potuto essere essa stessa impugnata e dunque inefficace –dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito – Tuttavia evidenziamo una concreta difficoltà degli enti locali a garantire un elenco aggiornato delle strutture ricettive presenti sui territori e siamo preoccupati di quanto imposto nel comma circa l’aggiornamento giornaliero dei dati Istat, considerato che il Rilevatore turistico regionale, con il quale ogni struttura ricettiva deve comunicare le presenze degli ospiti italiani e stranieri, ha un sistema alquanto farraginoso e non adeguato ai software gestionali presenti sul mercato ed adottati da molte strutture.
QUESTO IL TESTO DELLA LEGGE 16/2019
Al fine di semplificare i controlli dell’offerta turistica regionale da parte delle autorità
competenti, è istituito il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere, volto a consentire l’individuazione della tipologia di struttura ricettiva e l’eventuale classificazione.
- Il CUSR è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, disciplina, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte
dei Comuni territorialmente competenti e l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui al comma 4.
- I soggetti di cui al comma 1 che contravvengono all’obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da euro cinquecento ad euro mille per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.
- Le strutture ricettive di cui al comma 1 sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l’applicazione web regionale denominata “Rilevatore Turistico Regionale” presente all’interno del sito web della Regione Campania.

