ORDINANZA SINDACALE
Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-
19 nella città di Napoli
IL SINDACO
Premesso che
in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure
urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni
di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a
carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della
popolazione;
il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le
prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
l’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità
pubblica anche nella Regione Campania dove sono stati accertati alcuni casi positivi.
Considerato che
il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della
tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito con esponenti del
mondo sanitario e delle università un tavolo di monitoraggio dell’emergenza in atto al fine di
esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della
salute e della incolumità dei cittadini, senza ingenerare inutili allarmismi;
con ordinanza sindacale n. 106 del 26/02/2020 è stata disposta la chiusura di tutte le scuole
pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, insistenti sul territorio del
Comune di Napoli, al fine di avviare una capillare attività di igienizzazione straordinaria di tutti
gli ambienti scolastici;
è opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e
razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo
degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura
psicologica e sociale che si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco e che, per il
Comune di Napoli
Data: 27/02/2020, ORDSI/2020/0000107
susseguirsi di notizie talvolta non corrette ed amplificate, provocano danni al sistema
economico e produttivo della città;
si tratta di un virus nuovo, ancora poco conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte le
procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo vaccino;
a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID–19,
si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela
anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio
sfoci in un concreto pericolo.
Ritenuto
pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del
rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di
persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo
scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alle
categorie a rischio.
Tenuto conto
della necessità di adottare misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze
del caso concreto.
Effettuato
il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva,
ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle
risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in premessa.
Visto l’art. 50 T.U.E.L.
ORDINA
1. ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; esercizi di media e grande
distribuzione; attività commerciali in sede fissa; chalet; uffici pubblici e privati se aperti
al pubblico; impianti sportivi al coperto e palestre; attività artigianali, alimentari e non;
luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento; luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di
alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi; luoghi aperti al pubblico
(compresi musei, stazioni, porto ed aeroporto) e comunque di ogni altro luogo non
aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone:
• effettuare, entro 10 giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia
straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di
cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità nel
febbraio 2020 e allegato alla presente ordinanza;
• esporre all’esterno del locale in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al
controllo idonea attestazione dell’avvenuto intervento di disinfezione oppure
certificazione della ditta incaricata;
• assicurare, all’esito dell’avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un’attività di
pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente
aerazione dei locali;
• posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
• esporre in modo visibile il citato decalogo dell’Istituto Superiore della Sanità.
2. alle società di trasporto pubblico locale e di trasporto pubblico non di linea i cui
automezzi transitano sul territorio cittadino:
Comune di Napoli
Data: 27/02/2020, ORDSI/2020/0000107
• assicurare idonee misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dell’utenza,
effettuando la pulizia e la disinfezione dei vagoni e degli abitacoli dei treni e degli
autobus;
• esporre in modo visibile all’utenza idonea certificazione dell’avvenuto intervento di
disinfezione;
• esporre in modo visibile il citato decalogo dell’Istituto Superiore della Sanità.
DISPONE
i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione
pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui
all’art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.
RACCOMANDA
1. a tutti gli abitanti il rispetto delle buone prassi declinate dal Ministero della Salute nel
citato decalogo;
2. a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano transitato nelle aree oggetto di
provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie di comunicare tale circostanza
agli organi competenti;
3. ai datori di lavoro di favorire, ove necessario, modalità flessibili di svolgimento della
prestazione lavorativa (cd. lavoro agile), nonché di evitare il sovraffollamento
degli uffici aperti al pubblico dei locali frequentati da personale esterno anche
attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli
stessi.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo
Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale.
Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute
nella presente ordinanza.
La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:
• Prefetto, anche per valutare l’inoltro ai rappresentanti delle comunità religiose insistenti
sul territorio;
• Presidente della Regione Campania;
• Camera di Commercio;
• Associazioni di categoria;
• Aziende di trasporto pubblico locale;
• Autorità portuale;
• Capitaneria di Porto;
• Grandi Stazioni Rail spa;
• Enac;
• Gesac.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco
Luigi de Magistris
La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. n. 82/2005
Link Decalogo Istituto Superiore di Sanità : https://www.iss.it/?p=5108
