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Locazioni brevi, Abbac GuestItaly si oppone ad emendamento che le trasforma in imprenditoriali. Il Presidente Ingenito: “Salvaguardare famiglie colpite da crisi turismo e riordinare la materia. Governo inadempiente”

Locazioni brevi, Abbac GuestItaly contro un emendamento all’attuale decreto in discussione al Senato, proposto dal senatore Franco Mirabelli (Pd) che modifica il regime fiscale delle locazioni brevi imponendo una forma imprenditoriale oltre le tre unità abitative. “La proposta di modifica appare strumentale e rischia di creare un ulteriore vulnus per i contratti di locazione breve che ricordo sono già soggetti ad oneroso regime fiscale – dichiara Agostino Ingenito, presidente Abbac GuestItaly e coordinatore nazionale comitato dei property managers– Occorre invece un riordino sistemico della materia e a tutela di migliaia delle  famiglie italiane,  anche alla luce e soprattutto degli effetti della pandemia che tanto hanno impattato sul nostro settore, provocando gravi ripercussioni. Ricordo che il Governo a distanza ormai di un anno non ha ancora disposto mediante l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero competente, la necessaria attuazione del decreto che sanciva l’obbligo di istituire un’anagrafe nazionale delle locazioni, l’attribuzione di un codice identificativo, a cui avevamo chiesto di integrare nel decreto Aprile, l’istituzione di un codice Ateco per i Property manager. Iniziativa che abbinata ad un percorso formale avrebbe consentito di migliorare il comparto, accompagnando all’innovativa professione, sviluppata negli ultimi anni, un processo di autentica crescita. Chiediamo alla Commissione competente di ripensare alla proposta di modifica in esame e invochiamo un’audizione al fine di condividere un vero ed autentico confronto e percorso costruttivo sulla locazione breve e la sua evoluzione in Italia.

Di seguito l’emendamento contestato dall’Abbac GuestItaly

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di tre unità immobiliari per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da condurre in locazione. È abrogato il comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».