Cedolare secca, secondo acconto in scadenza: il 30 novembre 2020 è il termine ultimo per pagare la seconda o unica rata dell’imposta sostitutiva. La proroga al 30 aprile 2021 riguarda esclusivamente i titolari di partita IVA che rientrano nei requisiti previsti dal decreto Agosto e dal Ristori-bis. Lavoratori dipendenti e pensionati restano per ora esclusi da ogni rinvio. Per il calcolo del secondo acconto della cedolare secca, resta ammesso il ricorso agevolato al metodo previsionale che, in situazioni specifiche – come nel caso di risoluzione del contratto d’affitto nel corso dell’anno, o riduzione del canone di locazione – consente di calcolare l’imposta sostitutiva sulla base del reddito che si presume di incassare. Il decreto Liquidità ammette l’uso del previsionale, senza il rischio di sanzioni nel caso in cui l’imposta versata sia pari almeno all’80% di quanto effettivamente dovuto. Non cambiano le modalità di versamento: bisognerà utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 1841.
Cedolare secca, scadenza secondo acconto il 30 novembre 2020: quando si paga
Le scadenze per il pagamento della cedolare secca sugli affitti sono le stesse previste per l’Irpef. A cambiare è la misura dell’acconto dovuto che, per il 2020, è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Dal 2021, anche l’acconto dell’imposta sostitutiva passerà al 100%. La scadenza del 30 novembre 2020 lascia fuori i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la cedolare secca nell’anno in corso. Non essendoci la base imponibile di riferimento (la cedolare secca pagata l’anno precedente), l’acconto non è dovuto. Quando si paga quindi il secondo acconto della cedolare secca sugli affitti? La regola generale prevede che il versamento dell’acconto è dovuto se l’imposta dell’anno precedente supera i 51,65 euro. Nello specifico:
- se l’importo è inferiore a 257,52 euro, la cedolare si paga in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2020;
- se l’importo è superiore a 257,52 euro, si paga in due rate:
- la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto (50% per i soggetti ISA), entro la scadenza del saldo e primo acconto;
- la seconda, il restante 60% (50% per i soggetti ISA), entro il 30 novembre, termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi.
Proroga secondo acconto cedolare secca 2020, slalom tra i requisiti per le partite IVA
La scadenza del secondo acconto della cedolare secca 2020 slitta per le partite IVA beneficiarie della proroga dei versamenti al 30 aprile 2021.
Sono tre i requisiti da considerare per capire chi può accedere al rinvio del secondo o unico acconto 2020:
- l’articolo 98 del decreto legge n. 104/2020 ha previsto la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 al 31 aprile 2021 per le partite IVA che esercitano attività per le quali si applicano gli ISA (inclusi i forfettari) che, nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno subito un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33%;
- la possibilità di beneficiare della proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 si applica altresì alle partite IVA che esercitano attività incluse nei due elenchi dei codici ATECO allegati al decreto Ristori bis all’interno delle zone rosse;
- non pagano il secondo acconto il 30 novembre 2020 anche i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal calo di fatturato registrato.
La proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi è a tre vie, ma resta in ogni caso limitata ai titolari di partita IVA. Nessun rinvio è stato previsto attualmente per i lavoratori dipendenti ed i titolari di redditi da pensione.
Calcolo cedolare secca 2020: secondo acconto ridotto con metodo previsionale
Il settore degli affitti è stato uno dei più colpiti dalle conseguenze economiche del coronavirus. Tra risoluzioni anticipate, richieste di riduzione dei canoni di locazione e crollo degli affitti brevi, il calcolo del secondo acconto con metodo storico rischia di far pagare un importo superiore a quanto effettivamente dovuto.
Se solitamente l’acconto della cedolare secca si paga in base all’importo dovuto per l’anno precedente, nel 2020 risulta sicuramente più idoneo – in molti casi – l’applicazione del metodo previsionale.
Il calcolo previsionale viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta.
Se da un lato viene concessa la possibilità di ridurre o non pagare l’acconto, il metodo previsionale espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione della sanzione per omesso versamento, pari al 30% dell’imposta dovuta, e relativi interessi.
Sul punto è intervenuto il decreto Liquidità, che all’articolo 20 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”, prevedendo la non applicazione di sanzioni ed interessi se l’importo versato è pari almeno all’80% di quanto effettivamente dovuto in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 (da presentare nel 2021).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E/2020, il margine di tolleranza del 20% si applica anche al calcolo della cedolare secca.
Codice tributo F24, nessuna novità per il secondo o unico acconto della cedolare secca
Il versamento della cedolare secca con il modello F24 dovrà essere effettuato indicando il codice tributo:
- 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
Nel modello F24 non bisognerà compilare il campo rateazione/regione/prov/mese rif.
Nel campo relativo all’anno di riferimento, bisognerà indicare l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento (ad esempio, 2020).
L’importo versato dovrà essere indicato nel campo “importi a debito versati”.

