Affittacamere, case vacanze e bed and breakfast gestiti in forma imprenditoriale, sia in regime di Iva ordinaria che forfettario, sono dovuti ad emettere lo scontrino elettronico e dunque ad adeguarsi a quanto imposto con apposito decreto e circolare dell’Agenzia delle Entrate. Dal primo ottobre 2021 scatta l’obbligo di adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0): lo prevede un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (il n. 83884) del 30 marzo scorso. Si tratta di una proroga di sei mesi rispetto al termine previsto (articolo 2 del D.Lgs 127/2015) e già rimandato più volte, prima di sei mesi dal Decreto Rilancio e poi di altri tre mesi dalla stessa Agenzia delle Entrate . L’obbligo riguarda tutti i soggetti interessati (commercianti, professionisti, negozianti ed esercenti) a prescindere dal regime contabile e fiscale adottato, inclusi i forfettari. Per loro, è dunque necessario l’acquisto di un registratore di cassa telematico o l’adeguamento di quello esistente. Esistono diversi modelli di RT, a seconda dell’operatività dell’esercente o dell’artigiano (ad esempio RT fisso o RT portatile). Le caratteristiche tecniche che deve possedere sono state stabilite dall’Agenzia delle Entrate e sono consultabili nella documentazione presente nell’area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici” del sito delle Entrate. L’alternativa al RT è la procedura web gratuita delle Entrate (più adatta alle Partite IVA che non effettuano un numero elevato di operazioni ma che riserva diverse problematiche a cui adeguarsi. Un errore in questo caso costa caro in caso di accertamento). L’iva da assoggettare per i soli servizi di pernotto è del 10%. Tutti gli altri servizi eventualmente offerti, e di cui si ha scia amministrativa vanno al 22%. Tramontana la fase di transizione di chi utilizzava la forma di registrazione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per indicare i corrispettivi assogettati, ( attività faraggionosa e che richiede utilizzo e acquisizione di dati fiscali del cliente) e/o la fatturazione elettronica per assolvere all’obbligo di emissione di fatture prima fatte sulla carta e non più possibile, ora lo Scontrino elettronico è obbligatorio anche per minimi e forfettari 2021: da quando l’obbligo ha debuttato ad oggi non sono cambiate le regole e nessun esonero particolare è stato previsto per le partite IVA minori. E dunque come già annunciato in altre note inviate agli associati Abbac lo scontrino elettronico 2021, è obbligatorio anche per le partite IVA in regime dei minimi e forfettari. Non ci sono eccezioni, i corrispettivi telematici riguardano tutti. Fin dal suo debutto il nuovo obbligo ha sempre interessato anche gli esercenti più piccoli e anche per tutto il 2021 sarà così. Il passaggio dal cartaceo al digitale per scontrini e ricevute ha coinvolto anche minimi e forfettari, diversamente da quanto è accaduto per la fattura elettronica. L’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri ha coinvolto in prima battuta dal 1° luglio 2019 circa 261 mila esercenti, ma dal 1° gennaio 2020 ha coinvolto tutti. Con il decreto del 16 maggio 2019, il MEF ha stabilito un elenco di soggetti esonerati ma non ha fornito indicazioni particolari o ha previsto eccezioni per chi opera con un regime diverso dall’ordinario. Il perimetro di applicazione dell’obbligo di documentare le operazioni con uno scontrino, nel passaggio dall’analogico al digitale, resta pressoché lo stesso. Se il 2019 è stato l’anno della fattura elettronica e il 2020 è stato quello memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il 2021 è l’anno in cui, con tutte le difficoltà che derivano dagli effetti della pandemia, i due strumenti di rivoluzione digitale all’interno del Fisco diventano più maturi.
Di seguito anche un webinar informativo su lotteria degli scontrini e obbligo registratore telematico che abbiamo svolto con il nostro fornitore AlfaCash intervenendo anche su lotteria degli scontrini e adeguamenti
Scontrino elettronico 2021, tra i soggetti obbligati anche minimi e forfettari
Lo scontrino elettronico, introdotto con il Decreto Legislativo numero 127 del 5 agosto 2015, ha portato su un piano digitale l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, previsto per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto. I dati delle operazioni effettuate devono essere inviati ogni giorno all’Agenzia delle Entrate: le informazioni viaggiano su un canale telematico che consente al Fisco di avere immediatamente a disposizione le informazioni delle vendite e, quindi, delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Con l’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi, la rivoluzione digitale del Fisco è entrata in una nuova fase. Come per la fattura elettronica, nei mesi che hanno anticipato il debutto si sono concentrati dubbi su come mettere in pratica quanto stabilito dalla legge.
Chi è obbligato ad adeguarsi? Il primo interrogativo. La risposta, valida anche per il 2021, è nell’articolo 2 del Decreto Legislativo numero 127 del 2015:
“i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.
Stando a quanto stabilito dalla norma, i soggetti obbligati sono quelli già tenuti a certificare le operazioni con lo scontrino. Non cambiano le regole, ma solo le procedure. Dunque, anche chi applica il regime dei minimi e forfettari deve adottare lo scontrino elettronico nelle sue attività.
Scontrino elettronico 2021: tra i soggetti esonerati non compaiono minimi e forfettari
Con il decreto del 16 maggio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito quali sono i soggetti esonerati. E nel testo i soggetti che applicano il regime dei minimi o quello forfettario non vengono menzionati. Nessuna novità ad hoc o deroga è prevista sui tempi e sulle modalità di adeguamento all’emissione dello scontrino elettronico. Il decreto esonera tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, risultano già fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale già esistenti.
In fase di prima applicazione sono escluse dall’obbligo le seguenti operazioni:
- operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
- operazioni marginali.
- operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Come evidenziato, quindi, anche nel 2021 minimi e forfettari restano fuori dal perimetro dei soggetti esonerati: lo scontrino elettronico riguarda anche coloro che applicano un regime di favore.
