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Contratti transitori, l’Agenzia delle Entrate conferma aliquota cedolare secca ridotta. Ecco il chiarimento

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento circa l’aliquota della cedolare secca da applicare in caso di locazione con contratto transitorio ordinario. In un contratto transitorio stipulato a canone concordato in un Comune “ad alta tensione abitativa”, con applicazione della cedolare secca, il locatore ( proprietario/possessore) potrà beneficiare dell’ aliquota agevolata del 10% prevista per gli altri contratti a canone concordato (3+2 e studenti universitari). Qualora non venissero rispettati i requisiti per il canone concordato sarebbe a rischio l’agevolazione dell’aliquota cedolare ridotta, che qualora richiesta dal contribuente potrebbe essere revocata da parte dell’AdE in sede di eventuale controllo. I contratti transitori, basandoci sulla norma (art. 3 comma 2 del D. Lgs. 23/2011) fino ad oggi, non usufruivano delle agevolazioni IRPEF e registro concesse ai contratti 3+2 e studenti, non beneficiavano nemmeno dell’aliquota del 10% in caso di cedolare secca. Il riferimento all’art. 8 della legge 431/98, che limita le agevolazioni IRPEF ai soli contratti 3+2 e per studenti universitari stipulati in Comuni ad alta tensione abitativa, ha fatto ritenere che anche per la cedolare valesse lo stesso principio, con esclusione pertanto dell’aliquota agevolata in caso di contratto transitorio, seppur stipulato a canone concordato in Comune ad alta tensione abitativa. Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate non ha fornito particolari spiegazioni della sua interpretazione, ma restiamo in attesa di una Circolare che riporti le sue motivazioni.   Per assistenza l’Abbac è abilitata anche alla produzione dei contratti e registrazione. Informazioni e contatti 3755034102 info@abbac.it