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Adempimenti fiscali entro il 16 marzo, ecco cosa si deve dichiarare

Entro il 16 marzo occorre inviare una notevole quantità di dati all’Agenzia delle Entrate per permetterle di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta non solo delle Certificazioni Uniche 2022, ma anche dei dati relativi a molte delle spese detraibili. Tra queste ci sono le spese relative ai bonus edilizi, quelle per le assicurazioni vita, le spese di istruzione da parte di scuole e università, quelle per gli asili nido, quelle funebri e le erogazioni per Onlus e associazioni. Il tutto per far sì che si possa avere la dichiarazione precompilata disponibile sul sito delle Entrate a partire dal 30 aprile. Quali sono gli adempimenti e le modalità operative da seguire per essere in regola?

Salvo che non arrivi una proroga, il 16 marzo 2022 si presenta come una giornata campale per chi si occupa di adempimenti fiscali.
Infatti, oltre ai consueti appuntamenti con i versamenti di metà mese, tra cui si aggiunge anche quello del saldo dell’IVA annuale (salvo che non si decida di posticiparlo a giugno) e quello della tassa sulla bollatura dei libri sociali, quest’anno entro il 16 marzo vanno trasmessi una notevole mole di dati per ladichiarazione precompilata.
Tra questi, si ricordano quelli contenuti nella Certificazione Unica e tutti i dati connessi alle spese detraibili che i contribuenti trovano già precaricati nel modello che l’Agenzia delle Entrate rende disponibile nella sezione riservata del sito, a partire dal 30 aprile.
Proviamo, dunque, a delineare gli adempimenti e le modalità operative da seguire per essere in regola ed evitare di incorrere in errore.

Invio delle Certificazioni Uniche

Come anticipato, uno dei più importanti adempimenti da porre in essere entro il 16 marzo riguarda la trasmissione delle Certificazioni Uniche utilizzando il modello approvato con il provvedimento 14 gennaio 2022, prot. 11169/2022.
Si tratta dell’adempimento a carico dei sostituti d’imposta, che devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, che vanno rilasciate al percipiente sempre entro il 16 marzo.
Da ricordare che è previsto, invece, il maggior termine del 31 ottobre 2022 per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, quali per esempio i compensi corrisposti a professionisti titolari di partita IVA.
L’adempimento, che oramai sostituisce in gran parte la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Modello 770), è suddiviso in due moduli:
– la CU ordinaria, costituita da tutti gli elementi necessari a certificare i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi e i valori delle ritenute effettuate da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
– la CU sintetica, che riassume in gran parte i valori indicati nella CU ordinaria e che va consegnata, a cura del sostituto d’imposta, al lavoratore dipendente o autonomo.
Nella CU 2022, le principali novità sono le seguenti:
– l’aumento a 609,50 euro della riduzione dell’imposta a favore del personale dipendente del “comparto sicurezza”;
– le nuove agevolazioni previste per il TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;
– l’indicazione della liquidazione anticipata della NASPI.
Quanto alle modalità operative, va precisato che il flusso telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate si compone come segue:
1) Frontespizio, nel quale riportare le seguenti informazioni:
– tipo di comunicazione;
– dati del sostituto;
– dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
– firma della comunicazione;
– impegno alla presentazione telematica;
2) Quadro CT, contenente i dati attinenti alla ricezione in via telematica dei modelli 730-4;
3) Certificazione Unica 2022, riportante:
– i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
– i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi riguardanti le locazioni brevi.
E’ possibile:
suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dei dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dei dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.

Invio dei dati per la precompilata

L’altro importante adempimento da porre in essere, entro il 16 marzo, interessa una vasta platea di soggetti, anche molto variegati fra loro.
Innanzitutto, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, devono trasmettere, entro il 16 marzo di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi versati alle forme di previdenza complementare.
Inoltre, sempre entro il 16 marzo, devono essere trasmessi anche i dati relativi ad una serie di altre spese sostenute dal contribuente nell’anno precedente a cura di:
Università per le spese universitarie e soggetti del sistema nazionale di istruzione per le spese scolastiche detraibili (per questi ultimi la comunicazione è facoltativa e diverrà obbligatoria dal prossimo anno), versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese;
– soggetti che emettono fatture relative a spese funebriper quanto riguarda le spese sostenute da persone fisiche;
banche e poste Spa per i bonifici relativi a spese per i bonus edilizi e amministratori di condominio relativamente alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento ai bonus edilizi;
asili nido pubblici e privati e altri soggetti a cui sono versate le rette da parte dei genitori;
– in presenza di alcune condizioni previste dal D.M. 3 febbraio 2021, ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica relativamente alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
In merito ai dati trasmessi da tali soggetti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nella circolare 23 marzo 2015, n. 11/E a cui si rimanda per maggiori dettagli.
In questa sede vale solo la pena di ricordare che la trasmissione, come sempre, avviene utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sia direttamente che mediante intermediari abilitati, salvo che per le imprese di assicurazioni che utilizzano il canale SDI.
Un accenno infine va fatto alle sanzioni: si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista (16 marzo 2022), ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di euro 20.000