Ai fini dell’IMU, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Abitazione principale: quando è esclusa da IMU?
Il possesso dell’abitazione principale, come sopra definita, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Non si tratta, quindi di esenzione, ma di esclusione dal presupposto impositivo. Nella sostanza è comunque una “esenzione”, nella quale sono attratte le pertinenze.
Abitazioni principali escluse da IMU
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A/2
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Abitazioni di tipo civile
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A/3
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Abitazioni di tipo economico
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A/4
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Abitazioni di tipo popolare
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A/5
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Abitazioni di tipo ultrapopolare
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A/6
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Abitazioni di tipo rurale
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A/7
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Abitazioni in villini
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A/11
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Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
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Quale regime fiscale per le pertinenze dell’abitazione principale?
Sulla base del dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
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C/2
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magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa
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C/6
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stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
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C/7
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tettoie
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Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna a una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.
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Attenzione
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.
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Entro tale limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.
Ad esempio
Il contribuente che possiede 3 pertinenze, di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages classificati come C/6, individuerà fra questi ultimi la pertinenza da collegare all’abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale.
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Nota bene
Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria.
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Bisogna anche tenere conto dell’evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo. In tale caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all’aliquota ordinaria.
Abitazione principale: se il nucleo familiare dimora/risiede in immobili diversi?
La legge di Bilancio 2020, come modificata dall’art. 5-decies, D.L. n. 146/2021, dispone che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
In proposito il Dipartimento delle Finanze ha fatto presente che “l’articolo 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 215/2021, prevede che «All’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: “situati nel territorio comunale” sono inserite le seguenti: “o in comuni diversi” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, scelto dai componenti del nucleo familiare”. Di conseguenza, per effetto di tale intervento normativo, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Come individuare l’immobile agevolato?
In merito all’individuazione dell’immobile scelto dai componenti del nucleo familiare, ai fini dell’esenzione dall’IMU, il Dipartimento ritiene che per lo stesso gravi in capo al soggetto passivo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, come del resto già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU di cui al D.M. 30 ottobre 2012 nella parte relativa al focus “Abitazione principale” di pagina 5 delle citate istruzioni, in cui è possibile rinvenire indicazioni che possono ritenersi valide anche per la fattispecie in esame. Occorre evidenziare, infatti, che in siffatta ipotesi la permanenza dell’obbligo dichiarativo in argomento si fonda sul presupposto che il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Nello specifico, continua il Dipartimento, “per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019”.
In ordine poi alla richiesta circa la maniera di risolvere l’eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare, non può che rimandarsi alle decisioni del Comune in quanto soggetto attivo del tributo.
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9: quali aliquote e detrazioni?
Dall’IMU dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Queste le regole:
– unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
– unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– estensione alle pertinenze abitazione principale;
– si tratta di una detrazione d’imposta;
– misura della detrazione fino a concorrenza di 200 euro;
– detrazione rapportata al periodo di possesso durante l’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
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Attenzione
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
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Abitazioni principali assoggettate a IMU
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A/1
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Abitazioni di tipo signorile
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A/8
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Abitazioni in ville
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A/9
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Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
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L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
In sintesi
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Unità abitativa
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Esenzione
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Aliquota
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Detrazione
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Riferimento normativo
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Escluso A/1, A/8, A/9
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Non costituisce presupposto imposta
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art. 1, comma 740, legge n. 160/2019
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A/1, A/8, A/9
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0,5% (aumento 0,1 punti %; diminuzione fino ad azzeramento)
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200 euro
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art. 1, commi 748-749, legge n. 160/2019
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