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Cedolare secca con ritenuta alla fonte, Airbnb obbligata secondo la Corte di Giustizia Europea

Si riporta di seguito la notizia che tiene conto di una sentenza, dal nostro settore tanto attesa da anni, della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha dato parzialmente torto ad Airbnb nel ricorso sul regime fiscale italiano per le locazioni brevi introdotto nel 2017. Va effettuata una doverosa premessa per comprendere questa sentenza. L’Italia con l’introduzione del DL 50/2017 Locazioni brevi, aveva previsto che la cedolare secca del 21% fosse  prelevata alla fonte, in occasione della prenotazione ma il portale Airbnb si era rifiutato tanto da avviare un contenzioso legale con lo Stato con un procedimento legale in Consiglio di Stato. Il giudice di Lussemburgo ha dato invece ragione ad Airbnb sulla parte relativa all’obbligo di designare un rappresentante fiscale introdotto dalla stessa legge n.96 del 21 giugno 2017, giudicato “una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi”. L’obbligo di ritenuta dell’imposta alla fonte s’impone, secondo i giudici a Lussemburgo, tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, quanto alle imprese che hanno ivi uno stabilimento. La Corte esclude, dunque, che sia possibile ritenere che detto obbligo vieti, ostacoli o renda meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi. Rispetto alla parte della sentenza in cui il tribunale a Lussemburgo ha dato invece ragione ad Airbnb, quella cioè sull’obbligo di designare un rappresentante fiscale, il fatto che l’amministrazione fiscale disponga già delle informazioni ad essa trasmesse relative ai contribuenti, segnala la Corte, è tale da semplificare il suo controllo e dà ancor più rilevanza al carattere sproporzionato dell’obbligo di designazione di un rappresentante fiscale. Bisognerà ora comprendere come si attuerà la sentenza e se il portale individuerà il suo rappresentante fiscale per prelevare alla fonte la cedolare secca.  Una condizione che sarebbe auspicabile per evitare contenziosi con migliaia di contribuenti italiani. Si ricorda che con l’introduzione della direttiva europea Dac7 i portali sono obbligati a trasferire allo Stato aderente, il report delle transazioni e dati fiscali dei gestori degli annunci. Invitiamo gli associati che hanno situazioni pendenti, con omessi e o non dichiarati versamenti di imposte, di individuare un percorso di regolarizzazione, la nostra associazione con gli sportelli Abbac sul territorio nazionale e locale è a disposizione per valutare la posizione personale e verificare.