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Modello 21, la scadenza è per il 30 giugno per le tasse di soggiorno 2022. Online sul sito Agenzia delle Entrate

Come già più volte confermato, si ribadisce questo avviso per i tanti gestori che vorrebbero effettuare la dichiarazione del modello di rendicontazione mediante la precedente modalità di invio al Comune che aveva la scadenza al 30 gennaio. Già per le dichiarazioni 2020 e 2021 qualora non fossero state presentate al Comune in quel periodo, è stato possibile effettuarle sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro la data prorogata del 30 settembre 2022. Da quest’anno la dichiarazione di rendicontazione è obbligatoriamente effettuata solo con le modalità dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto per la dichiarazione annuale dei dati dell’imposta di soggiorno incassata e riversata al comune nel 2022, si dovrà invece utilizzare solo il nuovo modello ministeriale, disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate,  che di fatto andrà a sostituire il Conto di Gestione Modello 21 (D.P.R. 194/1996), che, i gestori delle strutture ricettive, in quanto qualificabili come agenti contabili, avevano l’obbligo di trasmettere al Comune entro il 30 Gennaio di ogni anno per l’anno precedente.  Di conseguenza, la presentazione dei dati annuali del 2022 dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2023 solo sul portale dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’applicazione web.  L’Abbac resta a disposizione per i gestori che avessero difficoltà anche se la modalità di accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate è molto semplice se si è in possesso di uno spid e con l’accesso al menu delle dichiarazioni imposta di soggiorno. 

Alcune informazioni di risposte utili per chi non ha effettuato le dichiarazioni per gli anni 2020 e 2021

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2020 E 2021

8. Sono proprietario di un appartamento affittato per locazione breve (non come attività di impresa), nel 2021 ho presentato al mio comune di appartenenza il mod. 21 relativo alla dichiarazione annuale per la tassa di soggiorno riscossa nell’anno 2020. Chiedo se, in base alle recenti disposizioni, ho l’obbligo di ripresentarla sul sito dell’Agenzia delle Entrate insieme a quella del 2021.

9. A seguito dell’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno con il D.M. 29 aprile 2022, si chiede se tale modello deve essere utilizzato anche dagli host del comune visto che nel comune stesso già esiste un sistema di rendicontazione telematico del contributo di soggiorno tramite apposita piattaforma, in cui è stato già rendicontato per il 2020/2021 il Contributo di Soggiorno incassato e versato.

Risposte 8 e 9:

Considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale (Decreto 29 aprile 2022), si ritiene che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto.

Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno.