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E se il cliente non paga il soggiorno? La nota Abbac

E se il cliente non paga?

Cosa succede se il viaggiatore prende possesso della propria camera, eventualmente versando anche un acconto, ma alla fine del soggiorno non paga il conto?

Come conferma il nostro ufficio legale Abbac In casi di tal genere, non ci troviamo di fronte solo a un inadempimento civile. Un comportamento come questo rileva anche e soprattutto da un punto di vista penale: si tratta, infatti, di insolvenza fraudolenta[2] e se ne parla proprio in merito al comportamento di coloro che dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contraggono un’obbligazione col proposito di non adempierla. La pena prevista è la reclusione fino ad un massimo di due anni o, in alternativa, la sola pena pecuniaria della multa fino al massimo di euro 516,00.

Un esempio concreto? Pensiamo a Tizio, cliente della struttura  “Alfa”, che ha goduto del soggiorno e di parecchi extra ma, poi, ha abbandonato la stanza approfittando di un momento di particolare confusione o di disattenzione, evitando accuratamente la cassa. Ma non occorre per forza che Tizio agisca con inganno “attivo”: insolvenza fraudolenta si ha anche nel caso gli venga chiesto il pagamento ed egli affermi candidamente di non avere la somma sufficiente per saldare, sapendo ciò fin dall’inizio.

Quindi, conta che sussista un comportamento commissivo e consapevole del cliente, connotato da artifici e raggiri volti a far presumere la propria solvibilità.

“Contratto d’albergo”: se il cliente non paga è sempre insolvenza fraudolenta?

Attenzione, però: può accadere che lo stesso Tizio, per eventi imprevisti, al momento del pagamento, non abbia contanti sufficienti e proponga di saldare con mezzi alternativi, ma ciò non sia possibile perché, ad esempio, il bancomat non funziona o il POS è guasto o, ancora, perché è il ristoratore a non accettare mezzi di pagamento alternativi.

In casi come questo, non si ha insolvenza fraudolenta: se Tizio si mostra disponibile a fornire i propri dati identificativi, il gestore potrà emettere fattura e attendere il successivo pagamento. La fattura emessa costituirà una prova scritta del credito vantato che consentirà al gestore di agire giudizialmente per il recupero del credito, prima con ricorso per decreto ingiuntivo, e successivamente con pignoramento.

Insolvenza fraudolenta: cosa comporta?

A fronte di tale illecito, la legge non prevede l’arresto in flagranza e neppure il fermo, non sono applicabili neppure misure cautelari personali: dovranno essere le Forze dell’Ordine a recarsi in hotel, identificare i soggetti e raccogliere la querela del gestore da cui potrà scaturire il processo penale successivo.

È importante che lo stesso gestore sappia che non può trattenere il cliente contro la propria volontà: in caso contrario, si rischia il reato di sequestro di persona.

Né il nostro fantomatico Tizio può essere costretto ad esibire i necessari documenti per identificarlo: solo i Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni potranno intimarglielo. Per i ristoratori, purtroppo, questo è un problema non da poco, in quanto, nel caso in cui il cliente si allontani dal ristorante senza attendere l’arrivo delle forze dell’ordine, essi potranno solo procedere a proporre querela contro ignoti fornendo alle Autorità tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

 

che cos’è il “contratto d’albergo”

L’adempimento del contratto di albergo

L’albergatore e il cliente devono comportarsi secondo i principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e nell’adempimento delle obbligazioni l’albergatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale (art. 1176 co. 2 c.c.).

 

Il modo normale di estinguere le obbligazioni è l’adempimento.

Nel contratto de quo l’adempimento contrattuale si verifica da parte del cliente quando questi corrisponde la tariffa concordata, mentre da parte dell’albergatore con la prestazione dei servizi indicati nel contratto (es. prima colazione…).

Talvolta accade che l’albergatore possa ospitare il cliente solo per un numero di notti inferiori a quelle prenotate o che il cliente all’arrivo diminuisca il numero dei suoi pernottamenti: in questo caso si verifica un adempimento parziale.

 

 

Ai sensi dell’art. 1181 c.c., l’adempimento parziale configura un inesatto adempimento che il creditore può legittimamente rifiutare, indipendentemente dalla colpa del debitore. In tal caso non è necessario alcun accertamento da parte del giudice; l’intervento del quale sarà, invece, necessario nell’ipotesi in cui dovrà giudicare la responsabilità del debitore per i danni. Nella pratica il rifiuto di un adempimento parziale è ipotesi infrequente, salvo, comunque, il risarcimento del danno o l’applicazione della clausola penale.

Tempo dell’adempimento

Se non è determinato il tempo in cui il pagamento deve essere corrisposto, l’albergatore può esigere il pagamento immediatamente (art. 1183 c.c.) o, comunque, non oltre il rilascio dell’alloggio.

Tuttavia, le parti possono accordare un termine per il pagamento (per i c.d. pagamenti a sospeso). L’albergatore non può allora esigere la prestazione prima della scadenza (art. 1206 c.c.), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore (art. 1185 c.c.).

 

Risoluzione del contratto d’albergo

Causa di risoluzione tipica del contratto è l’inadempimento.

 

Trattandosi, però, anche di contratto commutativo a prestazioni corrispettive è applicabile la disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità, anche se sono fattispecie piuttosto infrequenti.

Tra gli inadempimenti più comuni da parte del cliente sono da indicare:

 

 

  • il mancato arrivo;
  • l’arrivo ritardato o la partenza anticipata, che comporta per l’albergatore l’impossibilità di destinare ad altri clienti le camere di cui era stata effettuata la prenotazione;
  • il mancato pagamento del conto da parte del cliente. In questo caso l’albergatore ha diritto a far sequestrare il bagaglio del cliente, a garanzia del suo credito.

Tra gli inadempimenti più comuni dell’albergatore vanno menzionati:

  • il cliente, che ha effettuato la prenotazione dell’hotel, non trova disponibile l’alloggio;
  • il cliente è sistemato in una stanza di tipologia inferiore a quella prenotata;
  • il cliente è alloggiato per un numero di notti inferiori a quelle originariamente prenotate.

Il mancato arrivo del cliente e la mancata predisposizione della camera configurano un inadempimento totale; mentre si configura un inadempimento inesatto quando il cliente soggiorna per un numero di notti inferiori a quelle prenotate oppure quando l’albergatore sistema il cliente in un alloggio di categoria inferiore rispetto alla camera prenotata. Si ha, invece, inadempimento relativo quando la prestazione è provvisoriamente ineseguita, ad esempio nel caso in cui il cliente prenotato per più giorni si presenta in albergo il giorno successivo, ovvero rilascia la camera prima, in anticipo.

 

Risarcimento danni

Pertanto, le parti albergatore-cliente hanno il dovere di eseguire esattamente le prestazioni dedotte in contratto. La parte che non adempie alle proprie obbligazioni è tenuta al risarcimento del danno, se non prova che ciò sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (art 1218 c.c.).

Per quanto riguarda le norme sul deposito alberghiero si osserva che sono inderogabili e l’albergatore non può, quindi, esimersi da responsabilità per danni o furti ai bagagli o oggetti personali del cliente. Pertanto, sono nulli tutti i patti tendenti ad escludere e limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore (1785 quater c.c.).

L’overbooking

Nel caso di overbooking (sovraprenotazione), la forma più comoda di risarcimento e più utile anche per il cliente, è quella in forma specifica: l’albergatore inadempiente deve procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello.

Se l’albergatore offre il risarcimento in forma specifica, il rifiuto di tale offerta sarebbe contrario alla buona fede. E’ da escludere, invece, che il cliente possa pretendere un risarcimento in forma specifica che comporti un costo superiore al prezzo di mercato. In tali casi si è in presenza di un accordo tra albergatore e cliente sul risarcimento in forma specifica; tale accordo integra un contratto innominato avente causa risarcitoria.

L’albergatore può sostituire la prestazione dedotta in contratto con altra conforme a quella dovuta. Ciò si verifica quando l’albergatore non dispone della camera prenotata e assegna una tipologia differente (il cliente ha prenotato una matrimoniale, gli viene assegnata una a due letti; il cliente ha prenotato una doppia uso singola, gli viene assegnata una singola). In tal caso è bene che la tariffa pagata dal cliente subisca una riduzione; riduzione che deve essere proporzionale in base alla reale inesattezza qualitativa della prestazione fornita dall’albergatore.

Entità del danno da inadempimento

Come abbiamo visto, nel caso di inadempimento del cliente (mancata cancellazione o mancato arrivo), l’entità del danno è in genere già preventivamente fissato dall’albergatore con la previsione di apposita clausola penale (per le prenotazioni individuali è in genere pari alla tariffa di una notte). Se, invece, è versata una caparra confirmatoria, l’albergatore ha diritto di trattenerla a titolo di risarcimento, fatto salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno effettivo. Se, invece, manca una preventiva determinazione dell’entità del risarcimento, non c’è uniformità di soluzioni. In questo caso è prassi dell’attività alberghiera, quantificare il risarcimento al costo di un pernottamento.

 

 

Secondo il codice di comportamento ECTAA HOTREC, deve equivalere alla tariffa della camera per un minimo di una notte e un massimo di tre notti.
Secondo il disposto del Règlement international de l’hotellerie del 1954, l’indennizzo è limitato al costo di una giornata di soggiorno.

Secondo la Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 6633 del 18 Luglio 1997 il quantum di tale risarcimento non può ammontare all’intero costo del soggiorno per i rinunzianti: dallo stesso devono essere detratte, quantomeno, le spese che l’albergatore avrebbe dovuto sostenere in caso di corretta esecuzione del rapporto e che, invece, non ha sostenuto. Anche secondo Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza n. 17150 del 3 dicembre 2002, l’entità del risarcimento non deve ricomprendere i servizi non prestati ; “la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l’obbligazione di tenere indenne della perdita subita l’albergatore… E’ comunque escluso che, se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie, quali ad es. di somministrazione di pasti, le dette perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l’importo dei servizi non resi”.