In attesa di conoscere nello specifico il decreto di attuazione, si inoltra agli associati, il testo di approvazione in consiglio dei ministri, di questa modalità che in teoria dovrebbe essere più semplificata per alcune tipologie di imprese, relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Si ricorda che in assenza di un quadro chiaro di attuazione, il dispositivo dovrà attendere per la sua concreta applicazione, tenuto conto anche delle competenze regionali e delle disposizioni sanitarie previste dalle Regioni . Va precisato che questa norma se ben interpretata potrebbe favorire una facilitazione anche per le nostre strutture ricettive. Ecco cosa ha deliberato il CdM .
“Si prevede che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva possa comprendere, se richieste e se consentito dalle norme locali, anche le licenze per la somministrazione di alimenti e bevande, per le attività legate al benessere della persona e per l’attività di organizzazione congressuale, con validità anche per le persone non alloggiate nella struttura. Inoltre, si prevede la semplificazione degli adempimenti di trasmissione dei dati statistici rilevanti attraverso la previsione di un’unica comunicazione informatica in funzione di un miglior coordinamento informativo statistico e informatico dei dati e, d’intesa con le Regioni, lo snellimento delle procedure di accertamento della persistenza delle condizioni per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività termale, prevedendo che sia subordinato soltanto a un’autocertificazione rilasciata, di volta in volta, dal legale rappresentante dell’impresa, fatti salvi i poteri di controllo dell’autorità amministrativa competente.”

