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Decreto lavoro, omesso versamento ritenute Inps, le sanzioni ridotte sono retroattive

L’Inps indica la nuova procedura operati va in caso di omissioni di ritenute INPS in  base a quanto stabilito dal Decreto  Lavoro (dl 48/2023), che ha ridotto le  sanzioni in caso di omissione del versamento di ritenute previdenziali, ovvero  da un minimo di 1,5 volte fino a un massimo di 4 volte l’importo omesso.
Non solo le sanzioni diventano più favorevoli ma scatta anche la retroattività e  copre anche le omissioni precedenti la  data del 5 maggio, data di entrata in  vigore del decreto. L’INPS specifica come  la natura punitiva della sanzione renda  possibile parificare la sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retro attività. Le novità non terminano qui. Si allungano  i tempi di notifica, fino a  due anni, e si  prevede una multa proporzionata alla  violazione fino a un massimo di 10.000 €.  Analizziamo insieme come funziona il  nuovo profilo sanzionatorio più mite a  favore dei datori di lavoro.

DECRETO LAVORO, LE NUOVE SANZIONI  PER OMISSIONI DI RITENUTE INPS 

Il Decreto-legge 48/2023, ovvero il co suddetto Decreto Lavoro, riduce le san zioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Di conseguenza, l’Inps aggiorna le sanzioni e le modulistiche, come indicato nel messaggio INPS 1932/2023, per il ricalcolo in autotutela  della minore sanzione per l’omesso versamento di ritenute contributive. Le nuove sanzioni per omesso versa mento di ritenute contributive da parte  del datore di lavoro sono amministrative  pecuniarie e sono rapportate alla somma  omessa. Inoltre, possono essere definite  più “miti” e l’importo della sanzione  segue il seguente meccanismo: da un minimo di 1,5 volte fino a un massimo di 4 volte l’importo omesso. La precedente normativa era più “pesante” e prevedeva sanzioni amministrative  a carico del datore di lavoro per omesso  versamento dei contributi previdenziali  da 10.000 a 50.000 €, indipendentemente dall’entità dell’omissione. Ritroviamo la nuova disciplina delle san zioni nell’art. 23 del decreto-legge  48/2023 in relazione alle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento  delle ritenute previdenziali, che definisce quanto segue: “se l’importo omesso  non è superiore a euro 10.000 annui, la  sanzione amministrativa pecuniaria da applicare può variare da una volta e  mezza a quattro volte l’importo omesso.  Nella previgente versione la sanzione da  applicare era individuata nella misura da  euro 10.000 a euro 50.000“.

OMISSIONI DI RITENUTE INPS, ALLUNGA MENTO DEI TERMINI PER LA NOTIFICA 

Il Decreto Lavoro prevede termini più  lunghi per la notifica della violazione per  le somme inferiori a 10.000 €. Difatti, indica che la notifica degli estremi della  violazione possa essere posticipata fino  al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della  violazione, in relazione ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023. Tutto ciò è  previsto dal comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge 48/2023, relativo alle “modi fiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento  delle ritenute previdenziali “. La violazione dell’omesso versamento  delle ritenute contributive da parte dei  datori di lavoro ai lavoratori costituiva  reato fino al 2016. Dopo la depenalizza zione, a seguito del d.lgs. 8/2016, la violazione è soggetta a due regimi sanzionatori: penale se l’omesso versamento supera  10.000 € annui; pecuniaria se l’omesso versamento non  supera 10.000 € annui. Il Decreto Lavoro non prevede modiche  del punto 1 in caso di omissioni superiori i  10.000 € e resta confermato quanto prevede la norma, ovvero la reclusione fino a  tre anni e la multa fino a 1.032 €. Per entrambi le condizioni, il datore di lavoro non è punibile se versa le ritenute entro  tre mesi dalla contestazione o dalla noti fica dell’avvenuto accertamento della  violazione.

SANZIONI, QUANDO SCATTA LA RETRO ATTIVITÀ 

Le sanzioni per omesso versamento  delle ritenute previdenziali non sono solo  diventate più favorevoli ma sono anche  retroattive, ovvero si applicano per le  omissioni commesse prima del 5 maggio  2023, data di entrata in vigore del decreto. Le nuove sanzioni si applicano anche  ai procedimenti in corso, con esclusione  delle somme eventualmente già pagate. Nello specifico, l’INPS equipara la sanzione amministrativa a quella penale ed è  quindi possibile applicare il principio  della retroattività, in conformità agli artt.  3 e 25 della Costituzione, all’art. 7 della  Corte Europea per i diritti dell’uomo e  all’interpretazione della Corte Costituzionale per casi analoghi (sentenze  63/2019 e 193/2016). Inoltre, l’Istituto ha introdotto nuovi criteri che sono applicati in modo retroattivo per le sanzioni non ancora incassate e  ha predisposto 4 modelli di rettifica delle  ordinanze-ingiunzioni per le seguenti annualità:
annualità fino al 2015 con contenzioso  pendente;
annualità fino al 2015 con rateazione in  corso;
annualità dal 2016 con contenzioso pen dente;
annualità dal 2016 con rateazione in  corso.
Per quanto riguarda i contenziosi che si  riferiscono ad annualità fino al 2015 è possibile raggiungere un accordo che  preveda una sanzione ridotta della metà  e il pagamento in 60 giorni dalla prima  udienza, se non ancora svolta, o dall’udienza di trattazione già fissata. Tuttavia, la retroattività non si applica  sulle ordinanze il cui procedimento è de finito a fronte del pagamento integrale  della sanzione amministrativa. Qualora  fosse in corso un pagamento rateale, l’importo residuo dovuto viene ricalcola to in base ai nuovi parametri introdotti dal Decreto Lavoro ed è possibile trovarsi  in una delle seguenti condizioni: in caso di pagamento di rate superiori  alla sanzione amministrativa rielaborata: il procedimento sanzionatorio termina e  non è previsto nessuno rimborso; in caso le rate versate siano inferiori alla  sanzione rideterminata: il nuovo piano  rateale deve essere ridefinito.