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Corte Suprema di Cassazione

📌LA COMPIUTA GIACENZA RENDE VALIDA LA NOTIFICA DEL LICENZIAMENTO

La Cassazione, con Sentenza n. 15397 del 31 maggio 2023, ritiene valido il recesso  del datore di lavoro in quanto la compiuta  giacenza della raccomandata alle poste  presume la conoscenza legale  della stessa da parte della lavoratrice. Quest’ultima, infatti, non potrà più fare ricorso avverso tale provvedimento in  quanto risulta scaduto il termine di 60  giorni previsto dalla legge. Gli Ermellini  affermano che è onere della dipendente  dimostrare l’impossibilità, senza sua colpa, di prendere notizia del licenzia mento, non ritenendo sufficiente non  aver trovato l’avviso di giacenza.

Al contrario, la consegna del provvedi mento all’indirizzo del destinatario è  prova della sua conoscibilità.

📌RAPPORTO DI LAVORO INTERROTTO: NO ALLA SANZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n.  14778 del 26 maggio 2023, ha chiarito che, nel caso di interruzione del rapporto  di lavoro, è illegittima la sanzione irrogata  dall’INPS al datore per il mancato pagamento della contribuzione a favore del dipendente. 
Nel caso di specie, che riguarda un  licenziamento annullato  seguito da reintegra del lavoratore, il pagamento dei  contributi non si può considerare dovuto, in quanto fino al tempo della sentenza è mancato il rapporto di lavoro  e conseguentemente cade l’obbligo di contribuzione.
Il presupposto dell’omissione contributi va si ha rispetto al solo licenziamento nullo o inefficace poiché in queste eventualità il rapporto di lavoro si considera  non interrotto.

📌 CASSAZIONE: LA RECIDIVA  LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO

La Cassazione, sezione Lavoro, con la  Sentenza n. 15140 del 30 maggio 2023,  afferma la  legittimità del licenziamento  per  giusta causa del lavoratore recidivo. Nel caso di specie, al lavoratore della  cooperativa agricola, trasferito in altro  reparto a causa dell’accertata inidoneità  fisica a svolgere le precedenti mansioni,  gli sono state applicate diverse sanzioni  disciplinari in pochi mesi, sebbene l’incarico assegnatogli fosse conforme alle indicazioni mediche. 
Sulla base del Ccnl, il recesso datoriale risulta legittimo in quanto la recidiva è prevista quale giusta causa di licenziamento. Tuttavia, che il fatto tipico sia contenuto nel Contratto collettivo non è vincolante in quanto spetta al giudice del  merito valutare nel caso concreto la gravità della condotta e la proporzionalità  della sanzione.
Gli Ermellini considerano pregiudizievole gli errori recidivi del lavoratore  ai fini  aziendali.

📌 MORTE SUL LAVORO: LA RESPONSABILITÀ È ANCHE  DELL’OPERAIO CHE NON  SEGNALA IL PERICOLO 

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23723 del 31 maggio 2023, ha stabilito  che, per la morte di un lavoratore folgorato dall’alta tensione, non è responsabile  solo il datore di lavoro ma anche l’operaio  che, mancando della dovuta diligenza e  della dovuta formazione, non ha segnalato il pericolo al collega. Si sostiene, infatti, che in materia di sicurezza sul lavoro, indipendentemente  dalla responsabilità del datore, incombe  sull’operaio che utilizza il macchinario  l’obbligo di segnalare il pericolo da  questo provocato.
Inoltre, la responsabilità cade anche  sull’amministratore  che non aveva provveduto alla redazione del  Piano di sicurezza per la prevenzione degli infortuni in  maniera adeguata ed efficace, né si era  curato di nominare un coordinatore per la  progettazione e l’esecuzione dei lavori,  nonostante fosse necessario vista la  presenza di più imprese nel cantiere.