Si può fare domanda da oggi per il nuovo ammortizzatore unico semplificato per l’emergenza alluvione. Requisiti modalità e nuove precisazioni Inps. Si può fare domanda da oggi per la nuova cassa integrazione “unica” prevista dal Decreto-Legge Alluvione n. 61 2023 con le misure di emergenza per l’Emilia Romagna. Sufficiente un semplice file csv, senza documentazione, all’INPS che procederà con pagamento diretto. L’INPS ha fornito le istruzioni dettagliate con la circolare di istruzioni 53/2023 dell’8.6.2023 e ulteriori specifiche con il messaggio 2215 del 14 giugno 2023. Sono a disposizione 620 milioni per il nuovo ammortizzatore sociale che è: unico per tutti i settori produttivi semplificato nelle procedure non richiede l’accordo preventivo con le rappresentanze sindacali riguarda i lavoratori in forza alla data del 1° maggio 2023. Da sottolineare anche che è possibile annullare le richieste di CIG e CISOA ordinarie eventualmente già richieste e chiedere invece la nuova integrazione. Vediamo di seguito le istruzioni operative.
CASSA INTEGRAZIONE ALLUVIONE: A CHI SPETTA
Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 maggio 2023 (posto che il 1 maggio era festivo), risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 e che procede a limitazioni o sospensioni dell’attività a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri è riconosciuta dall’INPS, entro il limite temporale del 31 agosto 2023 per un massimo di 90 giornate un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. Con il messaggio 225 del 14 giugno viene precisato che l’impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fare/attività. La stessa integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
N.B: ATTENZIONE: l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1. L’impossibilità di recarsi al lavoro, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, o all’inagibilità dell’abitazione, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero altri avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso.
CASSA INTEGRAZIONE ALLUVIONE AGRICOLTURA
Ai lavoratori agricoli, che alla data dell’evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli non attivi l’integrazione è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta e rilevano ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
CASSA INTEGRAZIONE ALLUVIONE EMILIA: SEMPLIFICAZIONI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dal versamento del contributo addizionale art. 5 d.lgs 148 2015. Queste integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale vigenti (per gli stessi periodi) ma non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive.
CASSA INTEGRAZIONE ALLUVIONE EMILIA: IMPORTO E DOMANDA
Nella circolare INPS riepiloga in contenuti del decreto e riporta in allegato l’elenco delle località per le quali è previsto il ricorso al nuovo ammortizzatore unico. Diversamente da quanto specificato nel decreto l’Istituto non richiede documentazione specifica per il diritto riservando si controlli solo ex post. Da sottolineare la quantificazione dell’importo, per il quale va fatto riferimento al massimale previsto dalla legge fissato per il 2023 (v. circolare INPS) a 1.321,53 euro, al netto della riduzione ex legge 41/1986 (5,84%). La nuova integrazione salariale verrà erogata con pagamento diretto dell’INPS, senza anticipazioni da parte delle aziende, e comprende anche la contribuzione previdenziale figurativa. Dal punto di vista delle comunicazioni sindacali sono lasciate alla libera scelta delle aziende che possono decidere se effettuarle o meno e, nel primo caso, sia prima che dopo la richiesta all’INPS. Le domande possono essere effettuate dal datore di lavoro all’INPS dal 15 giugno 2023 alla fine del mese successivo alla sospensione lavorativa (Il termine non è decadenziale). Va utilizzato un file in formato .csv da inoltrare tramite Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
CASSA INTEGRAZIONE ALLUVIONE EMILIA: INCOMPATIBILITÀ E POSSIBILE SOSTITUZIONE DI CIGO, CISOA O FIS
Riguardo l’incompatibilità del nuovo ammortizzatore sociale unico con gli strumenti già vigenti Inps precisa che i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari non possono fruirne. Questo comporta che per i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali la richiesta equivale ad implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.
ATTENZIONE: I datori che abbiano inoltrato domanda di CIGO, AS FIS e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali o CISOA e volessero optare per la nuova misura di sostegno per gli stessi periodi e gli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente, l’annullamento dell’originaria istanza; successivamente, i medesimi datori di lavoro dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi.
Precisazioni INPS: Con il messaggio 22 15 Inps precisa ancora che Si ricorda che, ricorrendo detta ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023 (termine ultimo fissato dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023). Infine, nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati – al decreto–legge n. 61/2023.

