Skip to main contentSkip to footer

Novità dal Caf, 730: il controllo dell’Agenzia “congela” il rimborso

Qualche dato sospetto nel 730 potrebbe far alzare le antenne dell’Agenzia delle Entrate facendo scattare i cosiddetti controlli “preventivi” sulla dichiarazione, e questo a prescindere dalla modalità con cui il modello è stato presentato. Il discorso, per essere chiari, vale quindi sia per i modelli precompilati fatti autonomamente dal dichiarante, sia per quelli che sono passati per il tramite dei sostituti d’imposta o degli intermediari come CAF o studi commercialisti.

Al momento ci siamo arrivati: con la fine di luglio/inizio agosto scatta la fase in cui i contribuenti che sanno di avere una dichiarazione finita a credito per via di un rimborso scaturito da una serie di oneri detratti o dedotti, si aspettano di trovarsene l’effetto economico nella busta paga rafforzata. La dichiarazione da cui risulta il credito, passa infatti dall’Agenzia delle Entrate che a sua volta la spedisce al datore di lavoro perché effettui il rimborso al dipendente.

Non è detto però che la “filiera” fiscale non possa subire delle battute d’arresto. È a questo punto infatti che tra l’importo spettante e il trovarselo materialmente in tasca potrebbe frapporsi la lente dei controlli preventivi che ogni anno con puntualità desta sorpresa o preoccupazione in quei contribuenti che non si vedono il rimborso caricato sullo stipendio a fine mese. La ragione ovviamente c’è. Anzitutto va specificata una cosa: il campo dei controlli preventivi è ristretto a quelle dichiarazioni precompilate che i contribuenti (da soli o con l’ausilio di sostituti/intermediari) hanno presentato apponendo delle modifiche sui dati già incasellati dall’Agenzia. Per l’esattezza l’Agenzia parla di “elementi di incoerenza” rispetto ai criteri pubblicati annualmente con un provvedimento della direzione, quindi elementi tali da ritenere il modello “meritevole” di verifica.

Questo non vuol dire che il credito verrà negato al contribuente, soltanto che l’Agenzia congelerà le tempistiche di rimborso, e una volta che avrà appurato la correttezza del 730, sarà lei stessa a eseguire il versamento spettante anziché addossare l’onere al datore di lavoro del contribuente. “Gli elementi di incoerenza – scrive l’amministrazione – delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche”.

Dunque il nocciolo della questione è tutto nello “scostamento per importi significativi” tra i dati che l’Agenzia ha avuto a disposizione per predisporre i modelli precompilati e i dati invece che risultano successivamente alle modifiche apportate dal contribuente. È chiaro che se lo scostamento tra la versione originaria del precompilato e quella successiva modificata dal contribuente dovesse rientrare in una zona intermedia di tolleranza, la spia del controllo preventivo resterebbe spenta. Andando al sodo, la regola della situazione di rischio – come d’abitudine – prevede che le modifiche introdotte nel precompilato, oltre ovviamente a incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, debbano determinare un rimborso superiore a 4.000 euro. In altri termini fin quando si resta entro un rimborso fino a 4.000 euro il controllo non dovrebbe partire.

L’Agenzia, comunque, è tenuta a rispettare dei tempi. Il controllo preventivo deve infatti avvenire entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (quest’anno 2 ottobre perché il 30 settembre cade di sabato) o dalla data della trasmissione, se questa fosse tardiva rispetto alla scadenza. Successivamente il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà appunto erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se tardiva.