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Saldo Imu 2023, ecco le scadenze e le riduzioni previste

SCADENZA SALDO IMU 2023 -Ultimi giorni per il versamento del saldo IMU 2023: c’è tempo fino al 18 dicembre (il 16 dicembre cade di sabato). Non tutti sono però chiamati alla cassa: restano confermate le esenzioni a favore dei fabbricati ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici; dal 1° gennaio 2023, inoltre, sono esenti da IMU gli immobili occupati abusivamente. Come chiarito, da ultimo, dal Dipartimento delle Finanze del MEF, l’IMU non è dovuta sui fabbricati collabenti (la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili) e per fruire dell’aliquota IMU ridotta sui fabbricati rurali strumentali non serve la qualifica di coltivatore diretto.

Fabbricati gruppo D: aggiornamento coefficienti 2023

Il Direttore generale delle finanze con il decreto 13 febbraio 2023 ha provveduto all’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2023, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini del calcolo dell’IMU e dell’ IMPi.

Definizione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Pertanto, l’esenzione IMU compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica (Corte cost., sentenza n. 209/2022).

RIDUZIONE 50% PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO -Lettera b) stabilisce che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 6266 del 2 marzo 2023) ha ribadito che in tema di IMU, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono.

Pertanto, nel caso in cui il fabbricato di interesse storico o artistico sia anche inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato è ammessa l’applicazione del doppio beneficio, l’agevolazione comporta che la base imponibile è ridotta al 25%.

La doppia riduzione si ha anche in caso di fabbricati di interesse storico o artistico siano concessi in comodato a un parente entro il primo grado di comodato.

Lettera c) dell’ art. 1, comma 747, legge n. 160/2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.