Proroga smart working per i genitori lavoratori nel privato con figli under 14
Tra le varie modifiche che hanno ottenuto il via libera, è passato un emendamento che proroga di tre mesi, dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, il diritto allo smart working per i lavoratori del settore privato con figli minori di anni 14.
Il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Ciò anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Proroga riversamento del credito d’imposta R&S
Sono stati inoltre approvati due emendamenti di modifica all’articolo 5, che detta disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Con un primo correttivo si rinvia di un mese, 30 giugno al 30 luglio 2024, il termine ultimo per accedere al riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Con il secondo emendamento viene previsto che i soggetti che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Si ricorda che con la procedura di riversamento spontaneo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2021, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013.
Si tratta di una procedura riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto ovvero al 22 ottobre 2021.
Possono beneficiare della regolarizzazione, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi, coloro che:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
b) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge n. 145/2018;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. Inoltre, l’accesso alla procedura è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Se gli Uffici, dopo la presentazione dell’istanza, accertano in capo al contribuente una o più delle condotte sopra indicate, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
L’
importo del
credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato
entro il
16 dicembre 2024. Il versamento può essere effettuato in
tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il
16 dicembre 2024 e le successive entro il
16 dicembre 2025 e il
16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’
articolo 17 del
D.Lgs. n. 241/1997.
Proroga adeguamento statuti associazioni e società sportive dilettantistiche
Con un altro emendamento si interviene sul
D.Lgs. n. 36/2021.
In primo luogo, con una modica all’articolo 7, comma 1-quater, viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine ultimo obbligatorio entro cui adeguare gli statuti dei sodalizi sportivi alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021.
Conseguentemente, intervenendo sull’art. 12, comma 2-bis, si conferma alle modifiche adottate entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) l’esenzione all’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a modifiche statutarie.
L’emendamento, inoltre, aggiungendo il comma 6-quater all’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021, dispone che in sede di prima applicazione, relativamente ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico (ai soggetti di cui al comma 6-bis dell’articolo 25 del D.lgs. n. 36/2021), le comunicazioni al centro dell’impiego, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio – dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche indicate nel comma precedente, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio – dicembre 2023.
Proroga accesso al 5×1000 per le Onlus
Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che proroga per le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe di poter accedere al 5xmille anche in assenza della iscrizione al RUNTS per tutto il 2024.
Novità IVA
È passato anche un emendamento con il quale si introduce l’esenzione dall’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
Con un secondo correttivo invece si prevede l’IVA al 10% per tutti gli integratori alimentari.
Rifinanziamento bonus psicologo
Un ulteriore emendamento approvato viene incrementata di 5 milioni di euro le risorse stanziate per il 2023 per il bonus psicologo.
A seguito del rifinanziamento la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per il 20023 ammonta a 10 milioni di euro.
Assistenza durante le verifiche fiscali
Con un ulteriore emendamento approvato si interviene sull’
articolo 12, comma 2, della
Legge 27 luglio 2000, n. 212, consentendo al contribuente di essere assistito e rappresentato da un professionista abilitato durante le verifiche fiscali.