Tra conferme e (poche) novità si avvicina la scadenza per il saldo dell’Imu 2023. Entro il 18 dicembre si potrà versare l’imposta municipale unica relativa alla proprietà di immobili ed eventuali pertinenze. Ecco come calcolarla.
CHI SPETTA
- Resta escluso il versamento dell’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze come box, cantina o solaio. Il tributo si applica invece per gli immobili di pregio come ville, castelli e palazzi signorili, per le seconde case nonché fabbricati affittati o sfitti, uffici, negozi, capannoni industriali e terreni agricoli
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SCONTO SUL COMODATO GRATUITO
- L’Imu include le abitazioni date ad uso gratuito ma in questo caso si applica uno sconto del 50% se il passaggio avviene tra genitori e figli o viceversa
CALCOLO
- L’acconto Imu pagato entro il 16 giugno si basava su quanto versato nel 2022. Per quanto riguarda il saldo entro il 18 dicembre occorre calcolare l’importo dovuto per l’intero anno tenendo conto di eventuali acquisti, vendite, successioni o cambiamenti di destinazione. Al saldo si applica l’aliquota deliberata dal Comune entro il 28 ottobre, per poi detrarre l’acconto. In caso di mancata delibera resta valida l’aliquota del 2022. A percentuale invariata e senza cambiamenti sarà sufficiente pagare lo stesso importo di giugno
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COME AVVIENE IL PAGAMENTO
- Il versamento dell’Imu si effettua con il modello F24 o tramite bollettino postale con un vantaggio per quanto concerne la prima opzione: con l’F24 si può versare quanto dovuto in più Comuni e con addebito sul conto corrente
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STOP ESENZIONE IMU PER ALLUVIONATI
- La Legge di bilancio 2023 ha rinnovato l’esonero dal versamento dell’Imu per gli edifici danneggiati dai terremoti del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e da quello del 2016 in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Termina invece l’esonero per i comuni colpiti dall’alluvione di maggio in Emilia-Romagna, Toscana e Marche: entro il 10 dicembre è fissata la scadenza per gli adempimenti pendenti mentre per il saldo Imu resta il termine del 18 dicembre
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OCCUPAZIONI ABUSIVE
- Da quest’anno l’esenzione dal versamento dell’Imu si estende agli immobili occupati abusivamente. Il proprietario è esonerato dal pagamento a patto che abbia sporto denuncia all’autorità giudiziaria o sia partita l’azione penale per violazione di domicilio
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SEPARATI O DIVORZIATI
- L’esenzione da Imu comprende inoltre l’abitazione data al coniuge separato o divorziato assegnatario dell’ex casa familiare. L’esonero si applica anche se il soggetto non è proprietario o in assenza di rapporto coniugale purché vi dimori abitualmente e conservi la residenza anagrafica
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CASE POPOLARI
- L’Imu non si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale degli assegnatari o destinate a studenti soci assegnatari, a prescindere dalla residenza. L’esonero si estende poi gli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) e a quelle di housing sociale
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ANZIANI E DISABILI
- Infine i Comuni possono esentare il pagamento delI’Imu l’immobile di proprietà di anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in via permanente presso istituti di ricovero o sanitari (Rsa)
Riduzioni d’imposta
Sono previste le seguenti riduzioni per l’imposta municipale propria (IMU):
- 50% della base imponibile per unità abitative non di lusso concesse in comodato gratuito a figli e genitori, con contratto, scritto o verbale, registrato;
- 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- 50% della base imponibile per immobili dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- 25% della base imponibile per unità abitative locate a canone concordato ex L. 431/1998;
- 50% dell’imposta dovuta sull’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’Aire) e pensionati, poiché non più assimilabile ad abitazione principale.
Esenzioni
I casi di esenzione per l’imposta municipale propria sono i seguenti:
- dal 01/01/2023, immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o sia stata iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva, oltre che sia stata presentata apposita comunicazione al Comune;
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il proprietario ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (al massimo 1 immobile per ogni categoria C2, C6, C7);
- immobili assimilati ad abitazione principale (es. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP; terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, L. 448/2001); terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile; terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (C.M. 9/1993);
- fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali;
- immobili ad uso culturale e immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto, nonché gli immobili di proprietà della Santa Sede.
Dal 2021 l’IMU si applica anche ai fabbricati rurali strumentali, ex art. 9, co. 3-bis, D.L. 557/93 e agli immobili destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce). A queste categorie si applica l’aliquota base dello 0,1% che ogni Comune può ridurre fino all’azzeramento.
Non è stata prorogata per il 2023 l’esenzione per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, e neppure quella per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e dei campeggi pertanto i proprietari di queste tipologie di immobili sono tenuti a versare l’IMU.

