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Residenti all’estero, cambiano le regole per l’Aire. L’Abbac offre anche una miniguida per i redditi da dichiarare per evitare la doppia imposizione

Anche tra i nostri associati abbiamo proprietari di immobili o di strutture ricettive che risiedono o che si sono spostati all’estero. Sia l’aspetto anagrafico che fiscale cambia. Con questa guida diamo informazioni precise su cosa prevede la nuova legge di bilancio dal 2024 per i residenti all’estero e come comportarsi in caso di redditi in Italia pur lavorando e producendo redditi all’estero per evitare la doppia imposizione.  Il nostro centro assistenza fiscale è disponibile per affiancare gli operatori che si trovano in questa condizione. Tel /whatsapp +393755034102 info@abbac.it

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, sono state introdotte significative modifiche per coloro che risiedono stabilmente all’estero. Questa novità coinvolge in particolare l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) entro i primi 90 giorni dal trasferimento. Nel caso in cui questa procedura non venga adempiuta entro il termine previsto, è possibile incorrere in sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 1.000 euro. Continua a leggere per capire come gestire al meglio la tua residenza all’estero senza incorrere in sanzioni.

Cosa significa “risiedere stabilmente all’estero”?

Il concetto di “risiedere stabilmente all’estero” si applica a coloro che hanno preso la decisione di trasferirsi in un Paese estero per un periodo superiore ai 12 mesi. Questo vale anche se il Paese è all’interno dell’Unione Europea. Quando si parla di residenza all’estero viene subito in mente l’AIRE.

Che cosa è l’AIRE?

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), istituita nel 1988, rappresenta un registro fondamentale che conserva i dati dei cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero. L’iscrizione a questo registro è un passo cruciale, non solo per ottenere servizi consolari, come il rilascio del passaporto, ma anche per esercitare importanti diritti, tra cui il diritto di voto.

Chi deve iscriversi all’AIRE?

La registrazione all’AIRE è obbligatoria per coloro che risiedono stabilmente all’estero per un periodo superiore a 12 mesi. Questa procedura deve essere completata entro 90 giorni dal trasferimento. Sono tenuti all’iscrizione anche i cittadini nati all’estero o che hanno acquisito la cittadinanza italiana mentre si trovavano all’estero. L’iscrizione comporta automaticamente la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia.

Chi è esente dall’iscrizione all’AIRE?

Non è necessario iscriversi all’AIRE se si prevede di vivere all’estero per meno di 12 mesi o se si rientra nelle categorie di lavoratori stagionali, funzionari statali in servizio in Lettonia o militari in servizio presso strutture della NATO.

Residenza all’estero: la procedura di iscrizione all’AIRE

L’iscrizione all’AIRE è gratuita e può essere effettuata online attraverso la piattaforma FAST-IT o compilando un modulo e consegnandolo personalmente o via mail alla Sezione Consolare. Al modulo è necessario allegare:

  • il documento italiano (carta di identità o passaporto)
  • almeno una prova della residenza in Lettonia, come un certificato di residenza o documenti che confermano il contratto di affitto o di lavoro

IMPORTANTE: una volta iscritti all’AIRE, è importante comunicare qualsiasi variazione nei dati anagrafici, come indirizzo, matrimonio o unione civile, divorzio, scrivendo una mail alla Sezione Consolare.

Sanzioni per mancata iscrizione all’AIRE

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una novità significativa. Chi si trasferisce stabilmente in un Paese fuori dall’Italia, avendo quindi residenza all’estero, e non si iscrive all’AIRE entro 90 giorni è passibile di una multa fino a 1.000 euro. È importante notare che questa sanzione non è retroattiva per i periodi precedenti al 1° gennaio 2024.

Cosa succede se si ha la residenza all’estero senza essere iscritti all’AIRE?

È importante sottolineare che le sanzioni amministrative non possono essere applicate retroattivamente. Pertanto, non sarà possibile sanzionare periodi precedenti al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024. Tuttavia, per coloro che risiedono stabilmente all’estero e non si sono ancora iscritti all’AIRE, è necessario regolarizzare immediatamente la propria situazione. L’iscrizione all’AIRE è diventata obbligatoria e la mancata adesione può comportare sanzioni a partire da questa data in avanti.

REDDITI DA LAVORO E DICHIARAZIONE IN CASO DI RESIDENZA ESTERA – LA DOPPIA IMPOSIZIONE E QUANDO E COME SI EVITA 

Per evitare che i propri cittadini subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate
all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia con l’applicazione di una norma (articolo 165) contenuta nel Tuir. Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sono degli accordi tra due
Stati, attraverso i quali viene disciplinata la sovranità tributaria di entrambi, in base al
principio della reciprocità.  Oltre a evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio dei rispettivi residenti,
le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Generalmente, le Convenzioni non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito (tassazione esclusiva). Per questo motivo, è necessario dichiarare in Italia anche i redditi
conseguiti all’estero. La doppia imposizione viene comunque eliminata mediante l’applicazione dell’articolo
165 del Tuir, secondo il quale le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta
italiana. sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione della fiscalità comunitaria e
internazionale, sono pubblicate e periodicamente aggiornate tutte le convenzioni stipulate
dall’Italia

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-einternazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/

Le imposte estere si considerano pagate a titolo definitivo quando esse non sono
ripetibili o è stata presentata la dichiarazione dei redditi all’estero o vi è un’apposita
certificazione di definitività dell’imposta, rilasciata dalle autorità estere.

COME PUÒ RIMEDIARE CHI NON HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PER GLI ANNI PRECEDENTI: LA VOLUNTARY
I cittadini italiani che, per motivi di varia natura, non si sono iscritti all’Aire e che non
hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire
della detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir), se
accertati.
Per non perdere il diritto al riconoscimento delle imposte pagate all’estero, una norma
introdotta di recente (la legge di conversione del Dl 50/2017) consente, nell’ambito
della cosiddetta procedura della “collaborazione volontaria”
(voluntary disclosure), per la quale è stata disposta la
riapertura dei termini di adesione al 30 settembre 2017, di
superare il divieto disposto dal comma 8 dell’art. 165.
Tale procedura straordinaria consente, tra l’altro, di
regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi
commesse in materia di imposte sui redditi, usufruendo di benefici sul piano
sanzionatorio.
Le indicazioni utili per l’accesso alla voluntary disclosure sono disponibili sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: Home – Cosa devi fare –
Richieste, istanze e interpelli – Collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
In sostanza, presentando istanza di “collaborazione volontaria” e indicando in essa i
redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in
Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
La disposizione agevolativa si applica anche agli atti non ancora definiti al 24 giugno
2017 (data di entrata in vigore della legge 96/2017, che ha convertito il Dl 50/2017),
emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione
volontaria. Non è previsto in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.

COME PUÒ RIMEDIARE CHI NON HA INDICATO NELLA DICHIARAZIONE I REDDITI
PRODOTTI ALL’ESTERO: LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Nel caso in cui i cittadini italiani non iscritti all’Aire abbiano presentato la dichiarazione
dei redditi in Italia, omettendo però di indicare i redditi prodotti all’estero, per non
perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 8
dell’art. 165 del Tuir), possono presentare dichiarazione integrativa ai sensi
dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998.
In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque,
dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte
pagate all’estero.

 

Informazioni sulla procedura di “Collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) sono
disponibili alla seguente pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere
/collaborazione+volontaria+%28voluntary+disclosure%29/collaborazione+volontaria+
infogen