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Mancato versamento cedolare secca per l’anno 2022, Airbnb non lo coprirà, spetta ai contribuenti procedere al ravvedimento operoso

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATI VERSAMENTI CEDOLARE SECCA PORTALE AIRBNB dal 2022

Dovrà essere il gestore della locazione breve o della struttura ricettiva ad occuparsi di versare quanto dovuto per l’anno 2022 se non ha provveduto a pagare le tasse perchè Airbnb ha sanato la sua situazione con il Fisco Italiano fino al 2021. In tal caso è stata la stessa piattaforma ad informare gli host circa la necessità di regolarizzare la propria posizione fiscale, in caso di mancato versamento della cedolare secca o dell’IRPEF in caso di opzione per la tassazione ordinaria dei redditi conseguiti. Nella giornata di mercoledì gli host di Airbnb hanno ricevuto un’email dal portale, in cui li si informa del fatto che l’intesa siglata con il Fisco non copre gli anni d’imposta 2022 e 2023, e li si invita a mettersi in regola con il ravvedimento operoso nel caso in cui non avessero ancora versato le imposte (cedolare secca o IRPEF a seconda della scelta dei singoli).

Così come evidenziato nella citata comunicazione, per il 2022 sarà possibile versare le imposte dovute, seppur in ritardo, versando le sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso. In tal caso non sarà quindi Airbnb a coprire le inadempienze. Versamento secondo le regole e le scadenze ordinarie per le somme percepite nel 2023.

Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l’Agenzia delle Entrate ad irrogarla.

La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo).

In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:

– ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
– ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
– ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.

 

Come regolarizzare

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa) e al pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari a:

  • a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.