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Campania, e’ possibile il subingresso in un bed and breakfast ? Ecco la risposta della Regione

Nel corso degli ultimi mesi presso i nostri sportelli associativi erano arrivate richieste di conoscere l’orientamento della Regione e dei Suap locali circa il subentro in scie amministrative comunali tra parenti o altri soggetti. La Regione, a seguito di nostra sollecitazione, ha formulato la risposta, chiarendo che solo in caso di attività professionale, gestita con partita iva, è possibile il subentro, previa verifica documentale mentre appare assai complicato che vi sia la possibilità che si possa subentrare ad una scia amministrativa integrativa del reddito. Per maggiori informazioni e supporto, la nostra segreteria associativa resta a disposizione. Tel 3755034102 info@abbac.it

Ecco il responso della Regione.

In via generale, il trasferimento ad altro soggetto del titolo autorizzatorio di una attività economica prevede la presentazione al SUAP del Comune territorialmente competente di apposita Comunicazione di subingresso in attività, all’interno della quale deve essere specificata la motivazione del subingresso (Compravendita, affitto d’azienda, donazione, fusione ecc.)

Nel caso di un bed and breakfast in forma imprenditoriale, pertanto, è sufficiente presentare tale al SUAP tale comunicazione di subingresso.

Nell’ipotesi invece di una attività gestita in forma non imprenditoriale, il fatto che la stessa non sia iscritta al registro delle imprese ne rende concettualmente impossibile la cessione formale ad un altro soggetto. Per questo motivo, qualora si intenda attuare il trasferimento della titolarità di un bed and breakfast gestito in forma non imprenditoriale (nel caso, ad esempio, di trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte della titolarità e/o della disponibilità dell’immobile utilizzato), si ritiene opportuno procedere con la Comunicazione di cessazione dell’attività al momento attiva alla quale farà seguito la presentazione di nuova SCIA per strutture ricettive extralberghiere

In ogni caso, il soggetto che rileva il bed and breakfast dovrà fissare al suo interno la residenza o lo stabile domicilio, come stabilito dall’articolo 1 comma 5 della Legge Regionale n.5 del 10 maggio 2001