Il 29 febbraio 2024 è entrata in vigore la legge regionale n.1 del 6 febbraio 2024 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi “. La legge disciplina l’offerta turistica, delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (nelle pagine dedicate a queste tipologia di ospitalità sono disponibili approfondimenti e modulistica) e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie:
- strutture ricettive alberghiere
- strutture ricettive all’aria aperta
- altre strutture ricettive
- marina resort
- stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite
- parchi divertimenti permanenti, inclusi parchi acquatici
- agenzie di viaggio e turismo
- ulteriori imprese che esercitano prevalentemente attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti e di servizi turistici concorrenti alla formazione dell’offerta turistica regionale
Articolo 29
(Appartamenti ammobiliati a uso turistico)
1. Sono appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT) le unità immobiliari a uso abitativo
destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96.
2. Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, in quanto mere locazioni a fini turistici, non sono
strutture ricettive e il loro utilizzo non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della
destinazione d’uso.

