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Ospite straniero, alloggio in Italia: come si individua il luogo della prestazione ai fini IVA

La provenienza dell’ospite non è, da sola, il criterio per stabilire dove sia territorialmente rilevante ai fini IVA un servizio di alloggio. L’articolo 7-quater del DPR 633/1972 prevede una regola specifica per le prestazioni relative a beni immobili, comprendendo la fornitura di alloggio nel settore alberghiero e nei settori con funzioni analoghe: il riferimento è il luogo in cui si trova l’immobile.

Per una struttura che svolge un’attività soggetta a IVA e fornisce alloggio in Italia, il soggiorno resta dunque territorialmente riferito all’Italia anche se il cliente risiede all’estero o la prenotazione arriva tramite una piattaforma internazionale. Lo stesso criterio territoriale interessa altre prestazioni immobiliari indicate dalla norma. La regola evita di confondere la posizione dell’ospite o la sede del portale con la localizzazione dell’alloggio.

Territorialità, assoggettamento a IVA e aliquota applicabile sono però tre questioni differenti. Una locazione abitativa priva di servizi ricettivi non va automaticamente trattata come una prestazione alberghiera; il trattamento fiscale dipende dalla natura effettiva dell’attività e dal regime dell’operatore. Anche una fattura di commissione emessa da una piattaforma estera costituisce un’operazione distinta dal soggiorno venduto all’ospite.

ABBAC richiama perciò gli operatori con partita IVA a verificare come sono qualificate le prestazioni offerte, come vengono emessi i documenti fiscali e come sono contabilizzati i corrispettivi delle prenotazioni internazionali. La corretta gestione parte dalla distinzione tra ospitalità resa al viaggiatore e servizi acquistati dagli intermediari.

Riferimento normativo: articolo 7-quater del DPR 633/1972.