Bollette imprese: rateizzazione mensile da 12 a 36 rate per la componente energia di luce e gas dei consumi relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 marzo 2023. La misura è prevista dal Decreto Aiuti quater, approvato dal Governo il 10 novembre e in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale . Per permettere a un’ampia platea di applicare la misura è prevista inoltre una garanzia SACE al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. Il requisito da soddisfare per poter beneficiare di tale garanzia è il seguente: l’impresa non deve avere approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali è richiesta la rateizzazione. Tale condizione deve essere rispettata sia dall’impresa che dall’eventuale gruppo nel quale è inserita. Per richiedere il pagamento a rate l’impresa dovrà presentare un’apposita istanza. Le modalità saranno definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.Tra i dettagli in attesa di conferma c’è una condizione per poter continuare a beneficiare della rateizzazione, una volta ottenuta. Le imprese non possono mancare l’appuntamento del pagamento per due volte consecutive: nel caso di inadempimento di due rate consecutive l’impresa perderà l’agevolazione.Nell’ipotesi in cui l’impresa decada dal pagamento rateale la stessa è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto. La misura, che deve essere ufficializzata dal testo definitivo, si aggiunge agli altri interventi previsti dal Decreto Aiuti quater. Tra questi la proroga per il mese di dicembre 2022 dei cosiddetti “bonus energia”, ovvero i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per contrastare il rincaro di luce e gas.
Imprese a forte consumo di energia elettrica
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I crediti d’imposta non sono soggetti ai limiti di cui all’art. 1, legge n. 244/2007 e di cui all’art.34 legge n. 388/2000, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 del Tuir
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Imprese a forte consumo di gas naturale
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È considerata impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’ 8 gennaio 2022) e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici
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I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione e sono cedibili solo per intero ad altri soggetti compresi gli istituti di credito, senza facoltà di successiva cessione salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari abilitati
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Imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
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In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.
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Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
Proroga del termine per l’utilizzo
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Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.L. 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023
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