Bollette imprese: rateizzazione mensile da 12 a 36 rate per la componente energia di luce e gas dei consumi relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 marzo 2023. La misura è prevista dal Decreto Aiuti quater, approvato dal Governo il 10 novembre e in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale .  Per permettere a un’ampia platea di applicare la misura è prevista inoltre una garanzia SACE al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. Il requisito da soddisfare per poter beneficiare di tale garanzia è il seguente: l’impresa non deve avere approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali è richiesta la rateizzazione. Tale condizione deve essere rispettata sia dall’impresa che dall’eventuale gruppo nel quale è inserita. Per richiedere il pagamento a rate l’impresa dovrà presentare un’apposita istanza. Le modalità saranno definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.Tra i dettagli in attesa di conferma c’è una condizione per poter continuare a beneficiare della rateizzazione, una volta ottenuta. Le imprese non possono mancare l’appuntamento del pagamento per due volte consecutive: nel caso di inadempimento di due rate consecutive l’impresa perderà l’agevolazione.Nell’ipotesi in cui l’impresa decada dal pagamento rateale la stessa è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto. La misura, che deve essere ufficializzata dal testo definitivo, si aggiunge agli altri interventi previsti dal Decreto Aiuti quater. Tra questi la proroga per il mese di dicembre 2022 dei cosiddetti “bonus energia”, ovvero i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per contrastare il rincaro di luce e gas.

 

 

 

Imprese a forte consumo di energia elettrica

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, qualora i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati), a tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (decreto Aiuti quater).
Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese beneficiarie e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, previsto dal decreto Aiuti quater. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, come previsto dal decreto Aiuti quater, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta in esame è:
– cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
– cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 30 giugno 2023.
I crediti d’imposta non sono soggetti ai limiti di cui all’art. 1, legge n. 244/2007 e di cui all’art.34 legge n. 388/2000, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 del Tuir

Imprese a forte consumo di gas naturale

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario sotto forme di credito d’imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas naturale, consumato nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (DL Aiuti quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
È considerata impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’ 8 gennaio 2022) e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici
Il credito d’imposta in esame è:
– cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
– cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. 1° settembre 1993, n. 385 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 30 giugno 2023.
crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione e sono cedibili solo per intero ad altri soggetti compresi gli istituti di credito, senza facoltà di successiva cessione salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari abilitati

Imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (DL Aiuti quater).
Il credito d’imposta è subordinato, nonché comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, alla circostanza che il prezzo per l’acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta in esame è:
– cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
– cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. 1° settembre 1993, n. 385 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 31 marzo 2023.
In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (decreto Aiuti quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è subordinato alla circostanza che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta in esame è:
– cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
– cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 30 giugno 2023.

Proroga del termine per l’utilizzo

Infine, il decreto Aiuti quater ha previsto la proroga al 30 giugno 2023 del termine inizialmente previsto al 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al quarto trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6, D.L. n. 115/2022).
Stante quanto sopra, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.L. 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023

 

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