Bonus vacanze 2020, come funziona? Dal 1° luglio si può fare domanda e di seguito vediamo come si richiede, quali sono i requisiti previsti e le modalità di utilizzo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo il 17 giugno, con tutte le regole da seguire per la richiesta della tax credit vacanze e usare lo sconto.

Il bonus vacanze è una delle novità assolute del decreto Rilancio: si potrà fare domanda a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020.

Il tax credit vacanze consiste in un contributo per i nuclei familiari, composti anche da una sola persona, che decidono di trascorrere le proprie vacanze presso una struttura ricettiva italiana.

Il contributo arriva a un massimo di 500 euro, ma verrà modulato in base al numero di componenti del nucleo familiare. Per poter usufruire del bonus, però, c’è un requisito preciso: il limite di reddito è fissato a 40.000 euro.

Bisogna inoltre essere in possesso dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica per fare domanda del contributo, richiesta che si farà tramite un app messa a disposizione da PagoPA.

Fondamentale per la buona riuscita della richiesta è anche una DSU in corso di validità.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate arriva dopo l’ok del Garante della privacy. Ecco come funziona, come si richiede e quali sono i requisiti dei beneficiari dell’agevolazione.

Bonus vacanze 2020, come pagare per ottenere l’incentivo
Ai fini del riconoscimento del bonus, ci sono delle regole da rispettare per il pagamento:

le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
il totale del corrispettivo deve essere documentato da
fattura elettronica
o documento commerciale in cui viene indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Lo sconto dell’80% è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta. Il fornitore quindi perde l’incasso immediato, ma potrà utilizzare il credito in compensazione e senza limiti, potrà cederlo a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato: l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal richiedente, intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore.

Tax credit vacanze: come si richiede?
Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo sta lavorando a un portale, disponibile anche in app per la richiesta del bonus vacanze. La procedura per fare domanda la tax credit vacanze ha ottenuto il via libera dal Garante della privacy. L’Agenzia delle Entrate ha quindi pubblicato, il 17 giugno 2020, il provvedimento attuativo del bonus.

Provvedimento AdE n. 237174 del 17 giugno 2020 sul bonus vacanze
Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Ecco il provvedimento https://www.money.it/IMG/pdf/ru_237174_del_17-6-2020.pdf

L’applicazione con cui fare domanda si chiama “IO” e sarà messa a disposizione da PagoPA. Si dovrà quindi fare il download dell’applicazione, effettuare il log in tramite SPID o CIE (Carta d’identità elettronica).

La richiesta del bonus deve necessariamente essere effettuata da uno degli appartenenti al nucleo familiare.

La società PagoPA, collaborando con l’INPS, verifica che ci sia una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità riferita ad un ISEE non superiore a 40.000 euro.

In caso di assenza di un ISEE valido, il richiedente viene informato della necessità di presentare preliminarmente una DSU e, successivamente, di rifare nuovamente la domanda per il bonus vacanze.

In caso di esito positivo vengono generati un codice univoco e un QR-code da utilizzare per la fruizione dello sconto.

PagoPA invia questi codici, insieme all’importo massimo dell’agevolazione spettante, all’Agenzia delle Entrate, per ulteriori verifiche in merito alla fruibilità dello sconto e della detrazione previsti.

L’Agenzia delle Entrate poi comunica al richiedente il codice univoco, il QR-Code e l’importo del bonus spettante, indicando separatamente lo sconto e la detrazione, tramite l’app IO.

Come usare lo sconto e la detrazione del bonus vacanze
Al momento del pagamento presso la struttura ricettiva, il beneficiario del bonus comunica al fornitore del servizio il codice univoco o esibisce il QR-code.

La struttura ricettiva inserirà il codice fiscale dell’intestatario della fattura elettronica o documento commerciale. Il QR-code o codice univoco attribuito, così come l’importo del bonus, andranno inseriti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate seguendo una specifica procedura.

Alla procedura web si accede tramite l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o la Carta Nazionale dei Servizi.

Ottenuto il riscontro positivo dall’Agenzia delle Entrate, il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto.

Da questo momento l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.

Dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione del bonus, il fornitore recupera lo sconto effettuato tramite credito d’imposta di pari importo fruibile in compensazione tramite modello F24 (il codice tributo sarà istituito con una futura risoluzione).

In alternativa il fornitore può cedere il credito, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a banche e intermediari finanziari.

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