Com’è noto, da tre anni a questa parte, per mezzo dell’art. 4 comma 1 ter del DL nr. 23 del 14 Marzo 2011, è stato previsto a carico dei gestori (imprenditori e non ) di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, l’obbligo di invio della dichiarazione annuale telematica di imposta di soggiorno. Tale dichiarazione va inviata all’Agenzia delle Entrate che a sua volta, effettuati alcuni controlli formali, la inoltra ai Comuni di competenza. Nella stessa viene riassunta l’imposta versata nel corso dell’anno precedente, suddivisa per trimestri in base alla presenze registrate dalle varie strutture e alle tariffe previste dai singoli Comuni. Per la presentazione della citata dichiarazione, è obbligatorio procedere, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (ad esclusione del primo periodo di applicazione della normativa di che trattasi per la quale era stato disposto il differimento al 30.09.2022), per mezzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa. Tuttavia per una non chiara scelta, in questo caso una ritardata dichiarazione si equipara ad un’omessa dichiarazione con l’applicazione di sanzioni alquante salate. Per questo motivo l’Abbac ha sollevato il problema come già emerso insieme ad altri osservatori che ritengono tale modalità alquanto iniqua
Dichiarazione annuale telematica imposta di soggiorno: le sanzioni
Il citato art. 4 comma 1 ter del DL nr. 23 del 14 Marzo 2011, prevede una sola ipotesi di “violazione” specificatamente collegata alla dichiarazione che qui ci occupa e cioè, testualmente: “Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto”.
Al successivo periodo, viene invece affrontato il caso del mancato versamento dell’imposta prevedendo che “Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”
Dalla lettura testuale della disposizione normativa, così come fra l’altro confermato fino ad oggi dalla dottrina e dalla prassi, parrebbe che il legislatore non abbia minimamente considerato l’ipotesi della tardività nell’invio della dichiarazione annuale d’imposta ma si sia limitato ad enunciare la sola fattispecie dell’omissione di invio, fatto che è alquanto bizzarro e, a parere di chi scrive, totalmente irrispettoso dei più elementari principi che sottendono l’intero sistema sanzionatorio all’interno del nostro diritto tributario.
Analizzando i casi dichiarativi più eclatanti (modello Unico, dichiarazione Iva, dichiarazione Imu ecc), il legislatore ha sempre previsto, com’è logico e legittimo che sia, l’ipotesi della tardività tenendola (giustamente) ben distinta dalla più grave fattispecie dell’omissione.
Quest’ultima, infatti, si verifica quando il Contribuente ometta totalmente di presentare le dichiarazioni dovute oltre i termini di legge.
Non solo ma, per un semplice adempimento formale qual è quello della dichiarazione, cioè di un documento che si limita a riepilogare quanto già versato dal Contribuente l’anno prima (e fra l’altro trattasi di un doppio adempimento per tutti quei Comuni, e sono la maggioranza ndr., che hanno già previsto un invio sistematico agli stessi dei medesimi dati in corso d’anno), il legislatore prevede, in caso di ritardo, l’applicazione di sanzioni (dal 100 al 200% dell’imposta versata) che risultano essere, come conseguenza, addirittura superiori al caso di omissione o tardività nel versamento del tributo dovuto.
La prima domanda che sorge spontanea è: “quale sarebbe il danno erariale tale da giustificare una siffatta sperequazione sanzionatoria?”
Come spesso accade, chi redige determinate norme, specifiche come nel caso di specie, dimentica colpevolmente (ci auguriamo almeno non volontariamente) di rimandare a tutto il comparto sanzionatorio già previsto, appunto, per i modelli dichiarativi, regole non introdotte certo da ieri e che ben definiscono il comportamento che il contribuente deve seguire al fine di sanare eventuali errori (formali come in questo caso).
Lo stesso MEF, nell’incontro abituale con la stampa specialistica durante l’evento Telefisco, tenutosi a Febbraio di questo anno, sembrerebbe confermare una chiara apertura in questo senso.
Rispondendo ad una domanda afferente la possibilità di applicare ai tributi locali l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omissione dichiarativa per tributi erariali, il MEF esplicitamente afferma: “in materia di tributi locali, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione tra l’omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come avviene, invece, per le imposte erariali, per le quali l’art.2 comma 7 DPR n.322 del 1998, prevede che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni si considerano omesse.
Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, si ritiene che sia sempre possibile ravvedere la dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall’art. 13 del d.lgs n.472 del 1997.
In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall’art.13 comma 1 lett c) del d.lgs n. 472 del 1997..”
La stessa Corte dei Conti, con pronuncia 325/2021, afferma più volte come la nuova disposizione che qui ci occupa ha “natura esclusivamente tributaria“ con tutte le garanzie e implicazioni del caso.

