Si ribadiscono di seguito le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni redditi, inoltre, in questo articolo, vengono indicate anche le sanzioni e tariffe applicate in caso di ritardata o omessa dichiarazione redditi. Si ricorda che il nostro caf resta a disposizione per gli associati e i gestori che hanno necessità di verificare la propria posizione fiscale. Tel /whatsapp 3755034102 info@abbac.it   Si ricorda che i gestori delle strutture ricettive extralberghiere sia che agiscono con codice fiscale che con partita iva sono tenuti alla dichiarazione di tali redditi, per i quali variano le condizioni di presentazione negli appositi spazi della dichiarazione oltre a relative modalità di assoggettamento e versamento .

MODELLO 730 .Il modello 730/2024, sia nella versione precompilata dall’Agenzia delle entrate sia nella versione ordinaria, deve essere presentato entro il 30 settembre 2024. Il modello precompilato può essere trasmesso direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, oppure va presentato a un Caf, a un professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico che entro il 15 gennaio ha comunicato di prestare assistenza fiscale).

Il modello 730 ordinario può essere presentato al Caf, al professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale).

MODELLO UNICO . Per chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche 2024, i termini sono i seguenti:

  • entro il 15 ottobre 2024, se la presentazione è effettuata per via telematica direttamente dal contribuente o se la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
  • dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea (nei casi previsti) per il tramite di un ufficio postale.

Si ricordano, infine, i termini di versamento delle imposte che risultano dal modello Redditi Pf:

  • entro il 1° luglio 2024 (considerato che il 30 giugno 2024 è domenica) deve essere versato il saldo e il primo acconto
  • entro il 31 luglio 2024, se si sceglie di versare le imposte dovute con la maggiorazione dello 0,40%.

Per ulteriori informazioni sulla revisione dei termini di presentazione del modello Redditi per l’anno d’imposta 2023 e per gli anni successivi, anche per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, si rinvia alla circolare n. 8/2024.

Dichiarazione dei redditi tardiva, omessa e semiomessa

Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quando si considera nei termini, tardiva, omessa o semiomessa

La dichiarazione si considera presentata “nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale (n.d.r.: soltanto il modello 730) ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi  2-bis e 3”, come  è disposto dall’art. 3, comma 8, del d.p.r. 27.7.1998, n. 322, cioè dai soggetti abilitati.

Il successivo comma 10, afferma che la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione “è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione telematica presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della bancadell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5”, cioè nel caso di spedizione effettuata dall’estero (facoltà esclusa per chi è obbligato alla presentazione telematica).

La circolare  25.1.2002, n. 6, afferma che “le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto da parte dell’Agenzia delle entrate”, regola che era stata già espressa nella C.M. 24.9.1999, n. 19

1) Dichiarazione dei redditi tardiva

La dichiarazione che è stata presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è considerata valida, pur se resta salva l’applicazione della sanzione per il ritardo nella misura da 250 a 1.000 euro (e da 250 a 2.000 euro in materia di IVA).

La sanzione irrogata con l’importo minimo di 250 euro (artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del d.lgs. 18.2.1997, n. 471) è ridotta a 1/10 cioè a 25 euro se l’infrazione è sanata mediante la procedura di ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, lett. c) del d.lgs. 18.12..1997, n. 472), con la connessa regolarizzazione di eventuali irregolarità, omissioni di versamenti (circolare 12.10.2016, n. 42/E).

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (sentenza 10.3.2023, n. 105) ha affermato che:

  • le dichiarazioni tardive “sono infatti considerate dal legislatore comunque “validamente presentate”, ma certamente non possono essere ritenute tempestive”;
  • è “evidente che il termine di cinque giorni …. sia riferito  a quelle “tempestivamente emesse”, non potendo in esse ricomprendersi anche le ipotesi di dichiarazione già tardivamente presentata dal contribuente”.

2) Dichiarazione dei redditi omessa

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili che vi sono indicati e delle ritenute che sono indicate dai sostituti di imposta (art. 2, comma 7, secondo periodo del d.p.r. n. 322 citato).

Non trova applicazione l’art. 7, comma 4-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, secondo cui “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.

Pertanto, l’unica possibilità è rappresentata dal pagamento della sanzione di 25 euro, cioè la misura ordinaria ridotta a 1/10.

La Corte di cassazione (ordinanza 22.4.2021, n. 10668) ha affermato che la dichiarazione presentata con un reddito inverosimile (nel caso specifico un euro nella dichiarazione IRAP) non può essere considerata una omessa dichiarazione, ma una dichiarazione infedele.

3) Dichiarazione dei redditi semiomessa

L’art. 1 del d.lgs. n. 471 citato prevede l’irrogazione della sanzione nella misura dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro nel caso di omessa dichiarazione in materia di imposte dirette.

La stessa sanzione si applica anche all’IVA, ai sensi del successivo art. 5.

Tuttavia, attualmente, se la dichiarazione è presentata

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque
  • prima dell’inizio di una qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza,

la sanzione amministrativa si applica nella misura dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro  (artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 471).

Tuttavia, ai soli fini delle imposte sui redditi, se non sono dovute le imposte, la sanzione varia da 150 a 500 euro. Tuttavia, quando non sono dovute imposte, le sanzioni possono essere  aumentate fino al doppio nei confronti di chi è obbligato a tenere le scritture contabili.

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