L’ABBAC – Associazione nazionale extralberghiera – informa gestori di strutture ricettive, proprietari e cittadini di un’importante novità interpretativa in materia edilizia derivante dalla recente sentenza n. 2179/2026 del Consiglio di Stato.
Secondo i giudici amministrativi, il cosiddetto “silenzio assenso” può formarsi anche nel caso in cui l’istanza presenti criticità o difformità sostanziali, purché la domanda sia formalmente configurabile e completa degli elementi essenziali previsti dalla legge.
In pratica, se il Comune non risponde entro i termini previsti, il titolo edilizio può considerarsi formato automaticamente, salvo successivi controlli o eventuale autotutela dell’amministrazione.
📌 Restano però fondamentali alcuni requisiti indispensabili:
- titolo di legittimazione;
- elaborati progettuali;
- asseverazioni tecniche;
- documentazione obbligatoria prevista dal DPR 380/2001.
❌ In assenza della documentazione essenziale, il silenzio assenso non può formarsi.
Secondo ABBAC, questa interpretazione rafforza il principio di semplificazione amministrativa e può rappresentare un elemento importante anche per molte pratiche riguardanti strutture ricettive extralberghiere, cambi di destinazione, adeguamenti edilizi e attività turistico-ricettive.
“È una pronuncia che può incidere concretamente sui rapporti tra cittadini, professionisti e pubbliche amministrazioni – dichiara il presidente nazionale ABBAC Agostino Ingenito – ma occorre prudenza e un’attenta verifica tecnica e urbanistica caso per caso, evitando interpretazioni superficiali che potrebbero esporre a contenziosi o provvedimenti successivi”.
ABBAC invita pertanto operatori turistici, host, proprietari e associati a rivolgersi ai propri consulenti tecnici qualificati prima di intraprendere iniziative edilizie o interpretare autonomamente gli effetti del silenzio assenso.
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