La Corte Costituzionale ha esaminato e dichiarato prevalentemente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la Legge della Regione Toscana n. 61/2024 (Testo Unico del Turismo).

Punti Chiave Confermati:
* Hotel e Unità Residenziali: Confermata la facoltà degli alberghi di associare unità immobiliari residenziali (max 40% della capacità ricettiva), mantenendo il potere dei Comuni di stabilire una percentuale inferiore in base alle esigenze territoriali.

* Destinazione d’Uso Extra-alberghiero: L’attività ricettiva extra-alberghiera in forma imprenditoriale è consentita esclusivamente in unità immobiliari con destinazione d’uso turistico-ricettiva, escludendo quella residenziale.

* L’applicazione di tale obbligo scatta dal 1° luglio 2026.
* Obbligo Imprenditoriale: Confermata la legittimità dell’obbligo di gestione in forma imprenditoriale per le strutture extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione (Artt. 42-45).

* Tale ingerenza è giustificata dalla finalità di limitare la proliferazione delle strutture e gli effetti negativi dell’overtourism.

* Locazioni Turistiche Brevi (Art. 59): I Comuni ad alta densità turistica possono definire criteri e limiti specifici per le locazioni brevi, subordinandone l’esercizio al rilascio di un’autorizzazione quinquennale in determinate zone. La norma rientra nelle materie di governo del territorio e turismo.

Il dispositivo è stato depositato il 16 dicembre 2025.

Di seguito la sentenza

 

A.B.B.A.C. | Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanze | Rete nazionale extralberghiera
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