Sintesi della sentenza – Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2025 (Cleanbnb S.p.A. c. Comune di Bologna)
1. Oggetto della controversia
La società Cleanbnb S.p.A. ha impugnato:
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i provvedimenti con cui il Comune di Bologna ha dichiarato inefficaci tre SCIA per attività di case e appartamenti per vacanza nel centro storico;
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le deliberazioni comunali di adozione della variante generale al PUG e di modifica del Regolamento Edilizio, che:
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hanno creato la nuova sottocategoria funzionale B3 (turistico-ricettiva);
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hanno imposto, nel centro storico, il requisito dell’“alloggio minimo” (SU ≥ 50 mq) per gli immobili destinati a locazioni turistiche.
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Il TAR Emilia-Romagna aveva respinto il ricorso. Cleanbnb ha proposto appello.
2. Questione centrale decisa dal Consiglio di Stato
Il nodo principale riguarda l’obbligo di ripubblicazione della variante al PUG ai sensi degli artt. 43 e 46 L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017, quando, in sede di adozione, vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla proposta “assunta” dalla Giunta e sottoposta alle osservazioni dei cittadini.
3. Decisione sul primo motivo di appello (ripubblicazione del PUG)
Il Consiglio di Stato accoglie il motivo e riforma la sentenza del TAR.
Principi affermati:
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L’obbligo di ripubblicazione non va valutato rispetto all’intero PUG, ma alla variante specifica e ai criteri generali che la sorreggono.
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Le modifiche introdotte:
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non sono di dettaglio, ma sostanziali e innovative;
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derivano da osservazioni di privati accolte dal Comune (modifiche “concordate”);
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incidono su tutto il territorio comunale (obbligo di cambio di destinazione d’uso da residenziale A1 a turistico-ricettiva B3);
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limitano significativamente l’insediamento delle locazioni turistiche nel centro storico tramite il requisito dell’alloggio minimo.
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Conclusione sul punto:
Le modifiche:
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alterano i criteri generali della variante, che era formalmente orientata all’incremento dell’edilizia residenziale sociale (ERS);
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non erano necessitate da vincoli sovraordinati;
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avrebbero richiesto una nuova ripubblicazione per garantire partecipazione e trasparenza.
➡️ Illegittimità delle delibere comunali per violazione degli artt. 43 e 46 L.R. 24/2017.
4. Effetti sull’impianto della causa
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L’accoglimento del primo motivo assorbe tutti gli altri motivi di appello relativi:
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alla legittimità urbanistica delle scelte pianificatorie;
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all’inefficacia delle SCIA per difetto dei requisiti urbanistici (B3 e alloggio minimo).
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5. Decisione sul quinto motivo (procura per le SCIA)
Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente anche questo motivo.
Principi affermati:
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È legittima la richiesta del Comune di:
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firma digitale della procura;
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documento di identità del delegante (art. 38 DPR 445/2000).
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Tuttavia, la mancanza di tali elementi costituisce irregolarità sanabile, non vizio insanabile.
➡️ Il Comune avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo la regolarizzazione, prima di dichiarare inefficaci le SCIA.
6. Dispositivo finale
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Accoglimento dell’appello (primo e quinto motivo).
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Annullamento:
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delle delibere comunali di variante al PUG e modifica del Regolamento Edilizio, nei limiti della mancata ripubblicazione;
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dei provvedimenti di inefficacia delle SCIA, anche per violazione delle regole sulla sanabilità della procura.
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Spese compensate, poiché la decisione si fonda su vizi procedimentali e partecipativi, senza giudizio sul merito delle scelte pianificatorie.
7. Significato della sentenza
La pronuncia:
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rafforza il principio di partecipazione nei procedimenti urbanistici;
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chiarisce che anche le varianti al PUG devono essere ripubblicate quando incidono in modo sostanziale su diritti e assetti urbanistici;
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delimita il potere comunale di regolazione delle locazioni turistiche sul piano procedimentale, lasciando impregiudicato il merito delle scelte future.
Se vuoi, posso anche:
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ridurre ulteriormente la sintesi (versione “one page”);
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evidenziare i principi di diritto massimabili;
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oppure adattarla a un atto difensivo o commento giuridico.
Qui la sentenzaSentenza consiglio di stato Bologna

