📌LA COMPIUTA GIACENZA RENDE VALIDA LA NOTIFICA DEL LICENZIAMENTO
La Cassazione, con Sentenza n. 15397 del 31 maggio 2023, ritiene valido il recesso del datore di lavoro in quanto la compiuta giacenza della raccomandata alle poste presume la conoscenza legale della stessa da parte della lavoratrice. Quest’ultima, infatti, non potrà più fare ricorso avverso tale provvedimento in quanto risulta scaduto il termine di 60 giorni previsto dalla legge. Gli Ermellini affermano che è onere della dipendente dimostrare l’impossibilità, senza sua colpa, di prendere notizia del licenzia mento, non ritenendo sufficiente non aver trovato l’avviso di giacenza.
Al contrario, la consegna del provvedi mento all’indirizzo del destinatario è prova della sua conoscibilità.
📌RAPPORTO DI LAVORO INTERROTTO: NO ALLA SANZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 14778 del 26 maggio 2023, ha chiarito che, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, è illegittima la sanzione irrogata dall’INPS al datore per il mancato pagamento della contribuzione a favore del dipendente.
Nel caso di specie, che riguarda un licenziamento annullato seguito da reintegra del lavoratore, il pagamento dei contributi non si può considerare dovuto, in quanto fino al tempo della sentenza è mancato il rapporto di lavoro e conseguentemente cade l’obbligo di contribuzione.
Il presupposto dell’omissione contributi va si ha rispetto al solo licenziamento nullo o inefficace poiché in queste eventualità il rapporto di lavoro si considera non interrotto.
📌 CASSAZIONE: LA RECIDIVA LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO
La Cassazione, sezione Lavoro, con la Sentenza n. 15140 del 30 maggio 2023, afferma la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore recidivo. Nel caso di specie, al lavoratore della cooperativa agricola, trasferito in altro reparto a causa dell’accertata inidoneità fisica a svolgere le precedenti mansioni, gli sono state applicate diverse sanzioni disciplinari in pochi mesi, sebbene l’incarico assegnatogli fosse conforme alle indicazioni mediche.
Sulla base del Ccnl, il recesso datoriale risulta legittimo in quanto la recidiva è prevista quale giusta causa di licenziamento. Tuttavia, che il fatto tipico sia contenuto nel Contratto collettivo non è vincolante in quanto spetta al giudice del merito valutare nel caso concreto la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione.
Gli Ermellini considerano pregiudizievole gli errori recidivi del lavoratore ai fini aziendali.
📌 MORTE SUL LAVORO: LA RESPONSABILITÀ È ANCHE DELL’OPERAIO CHE NON SEGNALA IL PERICOLO
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23723 del 31 maggio 2023, ha stabilito che, per la morte di un lavoratore folgorato dall’alta tensione, non è responsabile solo il datore di lavoro ma anche l’operaio che, mancando della dovuta diligenza e della dovuta formazione, non ha segnalato il pericolo al collega. Si sostiene, infatti, che in materia di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dalla responsabilità del datore, incombe sull’operaio che utilizza il macchinario l’obbligo di segnalare il pericolo da questo provocato.
Inoltre, la responsabilità cade anche sull’amministratore che non aveva provveduto alla redazione del Piano di sicurezza per la prevenzione degli infortuni in maniera adeguata ed efficace, né si era curato di nominare un coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, nonostante fosse necessario vista la presenza di più imprese nel cantiere.

