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CU 2026: ecco chi sono i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi e chi invece deve produrla

La Certificazione Unica 2026 è il documento che, per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate- L’Abbac ha attivo uno sportello Caf e fiscale per assistere gli operatori e i familiari ( 3755034102 info@abbac.it)  Qui le informazioni di base

  • entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
  • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
  • ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la di-
    chiarazione precompilata.

Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

CU 2026 lato contribuente

Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.

Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.

Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali).

Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla certificazione, altri redditi:

  • altri stipendi,
  • pensioni,
  • indennità,
  • redditi di terreni e fabbricati, ecc
  • propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
    Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto.
    Si ricorda che i titolari della certificazione devono, in ogni caso, presentare:

    • il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro M del mod. 730/2026:
      • se hanno percepito nel 2025 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbli- gazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
    • il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026:
      • se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto
        d’imposta;
    • il quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro T del mod. 730/2026:
      • se nel 2025 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
      •  se nel 2025 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero
        intendono effettuare compensazioni;
      • se nel 2025 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta so-
        stitutiva dovuta;
    • il modulo RW del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro W del mod. 730/2026 se nel 2025 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti
      da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
    • il quadro AC del modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero il quadro K del mod. 730/2026 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

    Attenzione al fatto che, i quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il modello REDDITI Persone Fisiche 2026 ovvero per il modello 730/2026.

    La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella certificazione qualora l’interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Soggetti obbligati all’invio della Certificazione Unica 2026

Sono tenuti alla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2026, entro il 16 marzo 2026 (ovvero entro il 30 aprile 2026 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata), tutti i soggetti che nel corso del 2025 hanno corrisposto somme o valori assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi delle principali disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29), nonché delle ulteriori norme richiamate dalla legislazione vigente.

L’obbligo di invio riguarda inoltre i soggetti che nel 2025 hanno erogato contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL. La Certificazione Unica deve essere presentata anche nei casi in cui non siano state applicate ritenute fiscali, qualora le somme corrisposte siano comunque soggette a contribuzione previdenziale INPS. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le aziende estere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, nonché le Università in relazione ai compensi corrisposti per dottorati di ricerca. In tali ipotesi, i dati del personale interessato devono essere indicati compilando l’apposito riquadro INPS nella sezione dedicata ai dati previdenziali e assistenziali della CU.

Sono altresì obbligati alla presentazione della Certificazione Unica i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali devono comunicare i dati relativi al personale assicurato, compilando lo specifico riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, l’adempimento riguarda tutti i soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché all’obbligo di denuncia nominativa previsto dalla normativa vigente, inclusi i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

L’obbligo di compilazione della Certificazione Unica riguarda anche tutte le Amministrazioni pubbliche che operano in qualità di sostituti d’imposta e risultano iscritte alle gestioni confluite nell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione alla medesima gestione. La dichiarazione deve essere presentata anche dai sostituti d’imposta con dipendenti iscritti esclusivamente alla gestione assicurativa ENPDEP.

I dati comunicati tramite la CU sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo e dell’aggiornamento della posizione assicurativa e previdenziale degli iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, tra cui, a titolo esemplificativo, la Cassa Pensioni Statali, la Cassa Pensioni degli Enti Locali, la Cassa Pensioni Insegnanti, la Cassa Pensioni Sanitari, la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, nonché le gestioni INADEL, ENPAS, ENPDEP, ENAM e la Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Restano infine confermate le istruzioni operative già fornite dal Ministero del Tesoro con la circolare n. 79 del 6 dicembre 1996, tuttora applicabili per gli aspetti non modificati dalla normativa successiva.