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Dal 15 ottobre, obbligo di green pass anche per i lavoratori del nostro settore extralberghiero

A seguito all’estensione dell’obbligo di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, così come previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, Abbac  ha predisposto delle linee guida per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.  I gestori che hanno lavoratori dipendenti o collaboratori occasionali  avranno l’obbligo di verificare il possesso del green pass mediante l’applicazione che abbiamo già inviato ai nostri associati. Se vuoi ricevere anche tu informazioni precise, contattaci ai nostri recapiti 3755034102 info@abbac.it 

Soggetti destinatari dell’obbligo di Green Pass

Si ricorda prima di tutto la nuova norma sul green pass obbligatorio. Dal 15 ottobre al 31 dicembre sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

  • tutti i lavoratori del settore privato;
  • i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti

Esenzioni

Sono esentati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Obbligo di verifica green pass sul luogo di lavoro

L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo:

  1. al datore di lavoro dei dipendenti, e
  2. al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi indicati dalla normativa (anche sulla base di contratti esterni), anche per prestazioni brevi. L’obbligo di possesso del green pass vale anche per i lavoratori stranieri.

Luogo dei controlli

Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Devono essere definite entro il 15 ottobre dal datore di lavoro. Non sono previsti dalla normativa obblighi di comunicazione delle modalità organizzative adottate, che potranno essere inserite nel Protocollo aziendale. Non sembra obbligatoria, però, la modifica del Protocollo né il coinvolgimento del Comitato ivi previsto.

Possono essere svolte:

Anche a campione. Nella nota si invitano i datori di lavoro a valutare attentamente la scelta di questa modalità di controllo, che non sembra pienamente coerente né con l’obbligo (sanzionato) di possesso del green pass, né con la ratio della norma che è quella di impedire a chi sia privo della certificazione di entrare in azienda.

Laddove possibile e preferibilmente all’ingresso ai luoghi di lavoro. Sono contemplati anche controlli successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa, ma Confindustria evidenzia come una verifica randomica durante l’attività non consenta di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus. Peraltro, un controllo a campione potrebbe portare il rischio di discriminazioni. E’ preferibile, quindi, un controllo generalizzato e che preceda l’ingresso in azienda.

I soggetti incaricati delle verifiche devono essere individuati con un apposito atto formale.

Il datore di lavoro deve stabilire le modalità del controllo, prevedendone le procedure in cui occorre determinare gli strumenti adottati, i riferimenti all’identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo (valutare la previsione che siano due i soggetti verificatori a dimostrazione della correttezza dell’operato), la tracciatura formale della verifica negativa.

La verifica del certificato verde

Deve svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la App “VerificaC19”.

Deve limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.

Non può comportare l’accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né alla sua scadenza.

Non è consentito richiedere copia delle certificazioni.

Con riferimento a sistemi integrati con quelli di rilevazione presenze, questi devono assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione (occorrerà verificarne by design la compliance alla normativa a tutela dei dati personali).

Nelle more dell’adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Privacy

Da ultimo, occorre valutare i vari aspetti legati alla possibile lesione del diritto alla privacy. Sul punto, si approfondisca con l’articolo: “Il controllo del green pass tutela davvero la nostra privacy?”