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Fisco, rateizzazione semplificata fino a 120 mila euro. E per quella ter 2021 c’è tempo fino all’8 agosto

Si avvicina una scadenza importante per le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio dovute nel 2021. In base al decreto Sostegni ter, chi non ha pagato le rate 2021 entro lo scorso 9 dicembre, ha tempo fino al 31 luglio 2022 per la rottamazione senza pagare interessi o spese aggiuntive. Sono concessi, tuttavia, ulteriori 5 giorni di tolleranza; dunque, la data ultima per il versamento delle somme dovute è l’8 agosto 2022.  Il termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022. Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021, per mantenere i benefici della rottamazione ter.

Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Rottamazione ter, come pagare

Per pagare le rate in scadenza nel 2020 e 2021, vanno utilizzati i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.

In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, è possibile scaricarli dal portale entrando nell’area riservata oppure riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento”.

Rottamazione ter, quando si decade dalla definizione agevolata

Si decade dalla definizione agevolata se non si pagano interamente e tempestivamente le rate previste. In caso di mancato, o di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione. In questo caso, i versamenti eseguiti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Rottamazione ter, la scadenza per le rate 2022

Per i contribuenti in regola con i pagamenti, le rate della rottamazione ter in scadenza nel 2022 dovranno essere pagate entro il 30 novembre 2022. Entro questo termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.
Anche per la scadenza del 30 novembre 2022 sono previsti i 5 giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 dicembre 2022.

Stralcio dei debiti fino a 5mila euro

Si ricorda che il decreto Sostegni ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La cancellazione ha interessato i debiti risultanti dai singoli carichi che, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) avevano un importo residuo fino a 5mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Sono stati quindi cancellati anche gli importi presenti nei piani in corso di pagamento per rottamazione ter e saldo e stralcio.

Al via le novità in materia di riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti. Sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva. Il provvedimento, infatti, introduce una serie di modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi che riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, anche margini più ampi per evitare la decadenza. Il decreto – fa sapere l’Agenzia delle entrate – ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo. Nel dettaglio ecco le principali novità.

Soglia più alta per le rateizzazioni semplificate

Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio ‘Rateizza adesso’, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

Nuove richieste decadenza dopo 8 rate non pagate

“Novità anche per i termini di decadenza. La Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Qui il link Agenzia delle Entrate-Riscossione – Modulistica rateizzazione (agenziaentrateriscossione.gov.it)

“Si ricorda – sottolinea l’Agenzia delle entrate – che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione”. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. ‘zona rossa’ la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

A regime la compensazione crediti PA/cartelle

Il Decreto Aiuti rende, infine, definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura.

Inoltre il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.