Le piattaforme online saranno obbligate a comunicare, nel paese membro dell’Ue in cui sono residenti, i guadagni intascati online dagli utenti, in particolare, se un soggetto effettua almeno 30 operazioni per almeno 2.000 euro in un anno solare. Saranno poi le autorità fiscali dei paesi membri a condividere successivamente le informazioni con il paese in cui il venditore detiene la propria residenza. La prima comunicazione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024 sui redditi guadagnati nel 2023, dato che, nonostante il decreto non sia ancora in vigore, la direttiva è già applicata dal 31 dicembre 2022; l’Italia è stata messa in mora dalla commissione europea lo scorso 27 gennaio per non aver rispettato la scadenza di recepimento del 31 dicembre 2022. Mentre il primo scambio automatico tra le autorità fiscali avverrà il 29 febbraio 2024.
Secondo la commissione Ue, il meccanismo potrà generare un gettito fiscale aggiuntivo di circa 30 miliardi di euro in tutta la Ue. L’obbligo di segnalazione da parte dei gestori delle piattaforme digitali e lo scambio automatico di informazioni consentiranno all’amministrazione fiscale di individuare i contribuenti che non hanno dichiarato i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali. Ad esempio, se una pmi italiana vende almeno 30 oggetti attraverso Amazon, fatturando almeno 2.000 euro, la piattaforma e-commerce comunicherà all’autorità fiscale del Lussemburgo (dove Amazon detiene la propria sede principale) i redditi guadagnati dalla Pmi, successivamente, a sua volta, l’autorità del Lussemburgo invierà i dati all’Agenzia delle entrate italiana. A questo punto, attraverso l’analisi dei dati, l’amministrazione fiscale italiana sarà in grado di incrociare le informazioni ricevute dal Lussemburgo con le dichiarazioni fiscali della società. Nel caso di mancata corrispondenza tra i dati si avvierà un accertamento.
La digitalizzazione dell’economia ha registrato “una rapida crescita e la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite le piattaforme online ha reso estremamente difficile per le amministrazioni fiscali degli stati membri l’acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web”, indica la relazione illustrativa al decreto, soprattutto perché “i proventi transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere”. Pertanto, l’introduzione di un “obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli stati” potranno consentire alle amministrazioni fiscali di “acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle stesse piattaforme”.
La comunicazione. Le attività pertinenti da comunicare sono la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio, i servizi personali, la vendita di beni, il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Per ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto almeno un’attività pertinente, la piattaforma deve acquisire le informazioni sul venditore. Per i venditori che sono persone fisiche: nome e cognome, indirizzo principale, l’eventuale Nif/codice fiscale, il numero di partita Iva se disponibile, la data di nascita. Per i venditori che sono persone giuridiche: la ragione sociale, l’indirizzo principale, l’eventuale Nif con l’indicazione dello stato membro di rilascio, il numero di partita Iva se disponibile, il numero di registrazione dell’attività presso il registro delle imprese o numero equivalente, la presenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte le attività pertinenti nell’Ue, ovvero le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, con l’indicazione dei singoli stati in cui la stabile organizzazione è ubicata.
Le informazioni da comunicare per ogni venditore qualificato, cioè che supera la soglia delle 30 operazioni e dei 2.000 euro, sono l’identificativo del conto finanziario, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, ogni stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato versato o accreditato, eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dalla piattaforma per ogni trimestre relativo al periodo oggetto di comunicazione. Inoltre, nel caso di locazione di immobili, è da comunicare l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, se disponibile.
La piattaforme digitali dovranno chiudere i profili di tutti i venditori che non forniscono le informazioni necessarie da segnalare al fisco, avranno infatti a disposizione due solleciti e 60 giorni prima di chiudere fuori chi guadagna attraverso la propria piattaforma. In alternativa, il portale online potrà trattenere il corrispettivo dovuto al venditore.
Lotta all’esterovestizione. Secondo quanto emerge dal dossier pubblicato dal Servizio del bilancio del Senato sul recepimento della Dac7, gli effetti positivi del nuovo scambio dati sui redditi guadagnati online non si vedranno solo sulla verifica degli scostamenti nelle dichiarazioni dei redditi. I nuovi dati potrebbero avere anche effetti positivi «sull’azione di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale che, in particolare, quanto all’imposizione diretta, vede oggi nel transfer pricing e dividend washing, nonché, in genere, nella esterovestizione (…) fenomeni volti a conseguire indebiti “risparmi” rispetto al dovuto adempimento degli obblighi tributari». Questo, ad esempio, potrebbe riguardare una società residente in un paese a fiscalità privilegiata che affitta immobili in Italia e non dichiara correttamente le locazioni percepite.
La direttiva europea https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0514&from=EN
Il recepimento del Governo Italiano http://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/FI0008.pdf

