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Insegne e cartelli pubblicitari delle strutture ricettive extralberghiere in condomini e pubbliche vie. Ecco cosa fare

Insegna e cartelli per le nostre strutture ricettive extralberghiere. Quando si appongono sui muri e parenti condominiali o in pubblica via vi sono delle regole da rispettare oltre che a volte delle tariffe da pagare in ragione di apposite scie da presentare secondo i regolamenti della pubblicità dei Comuni. Ma andiamo con ordine. Nel caso del condominio quando le attività ricettive extralberghiere abbiano appunto l’esigenza di installarne una. Il principio base di cui tener conto è quello per il quale ciascun condomino può servirsi delle cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.  E ‘ possibile utilizzare le superfici comuni, per esempio i muri perimetrali, per apporvi insegne (anche luminose, Cassazione 3/02/1998, n. 1046) e targhe che segnalino il luogo di esercizio di un’attività artigianale, commerciale o professionale; ciò anche se si tratta di occupare una parte di muro comune corrispondente all’unità immobiliare di un altro condomino (Cassazione 9/7/1973 n. 1975).  Diciamo che in linea di massima è possibile quindi installare insegne.  Bisogna però fare attenzione a non arrecare pregiudizio alla proprietà esclusiva di un condomino, poiché in quel caso la collocazione risulta illegittima (Cassazione 3/2/1998, n. 1046) . Per quanto riguarda l’autorizzazione, non è richiesta laddove non sia prevista da un regolamento contrattuale o da una delibera votata all’unanimità dei condomini.  Si consiglia comunque sempre di inoltrare una richiesta scritta al proprio amministratore o di far presente la cosa al condominio in sede di assemblea per evitare inutili discussioni a posteriori.  Può anche accadere in alcuni casi che i condomini siano contrari a concedere l’autorizzazione per questioni che nulla hanno a che vedere con l’installazione dell’insegna che però viene utilizzata come ricatto per rumori, immissioni ecc. In questi casi dev’essere l’amministratore a chiarire la situazione ai condomini facendo prevalere le ragioni del diritto all’uso delle parti comuni da parte di tutti.

Per quanto riguarda i Comuni. 

La regolamentazione della tassa sulla pubblicità è imposta, in via generale, dalla legge statale e poi lasciata, nelle applicazioni pratiche, ai Comuni. Dunque, bisogna informarsi presso il luogo ove si trova l’immobile interessato alla pubblicità per verificare se esistono regole particolari. In ogni caso l’esenzione dalla tassa per insegne e cartelli inferiori a 300 centimetri quadrati è valida su tutto il territorio nazionale.

Chi deve pagare l’imposta sulla pubblicità?

A dover pagare l’imposta sulla pubblicità è innanzitutto l’agenzia pubblicitaria, ossia colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario (agenzia pubblicitaria). In solido è responsabile anche colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità (soggetto pubblicizzato). Quindi è chiaro che l’imposta, inizialmente pagata dall’agenzia, viene poi riversata al cliente sul prezzo a questi praticato per l’insegna. Poiché però l’imposta è un pagamento periodico, che viene fatto annualmente, negli anni successivi a dover ricordarsi di pagare la tassa è il soggetto pubblicizzato.

Chi non deve pagare l’imposta sulla pubblicità?

Qui di seguito elencheremo le esenzioni dall’imposta sulla pubblicità. 

In primo luogo vengono in rilievo tutte le targhe, cartelli, insegne, ecc. che sono di misura inferiore a 300 centimetri quadrati. Inoltre vi sono le seguenti ipotesi:

  • la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta;
  • i cartelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato. Si tratta di quelli che servono per fornire le indicazioni stradali o con una semplice freccia che spiegano ai clienti dove si trova il locale. Attenzione però: come ha detto la Cassazione, per non pagare l’imposta sulla pubblicità è necessario che nel cartello risulti prevalente lo scopo di indirizzare i clienti piuttosto che quello di promuovere l’attività verso il luogo dell’attività aziendale. Il problema è tutto di valutazione del fatto e cioè di appurare quando prevale lo scopo di facilitare l’accesso ai locali aziendali e quando invece prevale lo scopo pubblicitario. Le imprese hanno, quindi, la possibilità e l’interesse a sostenere la prevalenza dell’intento informativo rispetto a quello promozionale. Si pensi, per esempio, a parcheggi di supermercati o di edifici di centri direzionali; 
  • gli avvisi AFFITTASI e VENDESI per gli immobili, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  • la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  • la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
  • la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  • le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  • la pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d’ingresso; 
  • la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro all’interno degli impianti utilizzati dalle stesse per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti;
  • le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede (principale e secondaria) ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.;
  • le indicazioni riferite alla denominazione commerciale dell’impresa e all’indirizzo della stessa, limitatamente al soggetto che effettua il trasporto, anche per conto di terzi. Le scritte devono essere apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto.  I nostri uffici restano a disposizione. Si ricorda che Abbac ha cambiato sede ed ora si trova alla Galleria Principe di Napoli – ( di fronte al Museo Nazionale) ufficio XII – XIII – tel 3755034102 info@abbac.it