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Locazioni brevi, scade il 30 giugno l’obbligo dei property manager (agenzie) di comunicare i dati dei contratti effettuati come intermediari

L’Abbac GuestItaly informa che entro il 30 giugno i property manager, agenzie specializzate nell’attività di intermediazione per le locazioni brevi devono procedere alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, nell’anno precedente. Si precisa che tale adempimento è obbligatorio per le agenzie che svolgono quest’attività formalmente e secondo quanto previsto dal Dl 50/2017 art.4 e successive modificazioni. Si ricorda che se l’agenzia interviene nel rapporto tra il proprietario e il locatore temporaneo, ospite di locazione breve, deve attenersi ad una serie di precisi requisiti. Si raccomanda estrema vigilanza e controllo dei proprietari di immobili che si sono affidati a soggetti terzi per la gestione di appartamenti dati in locazione breve. E’ infatti indispensabile in quel caso che sia chiarito il ruolo di intermediario rispetto al semplice rapporto diretto tra proprietario possessore dell’immobile e cliente locatore. Si ricorda che la rete GuestItaly è a disposizione per svolgere tutte le attività previste dal decreto. Inoltre mediante un sistema partneriale è in grado di offrire tutti i servizi di gestione immobili, con attività di servizi di prenotazione, gestione service, pulizie, accoglienza oltre che adempiere ai regolari adempimenti e rilascio di pratiche e contratti, garantendo proprietari, possessori e ospiti. Contatti info@guestitaly.com 3755716156 Abbac 0813440891 cell 3755034102 info@abbac.it


Ecco in sintesi la scheda informativa

Chi: Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l’abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del D.P.R. 600/1973

Cosa: Comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 conclusi per il loro tramite nell’anno precedente. Nello specifico, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata

Modalità: I soggetti residenti nel territorio dello Stato trasmettono i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari. Per la compilazione del file contenente i dati devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. I soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione utilizzando il canale Entratel/Fisconline; se non in possesso di una stabile organizzazione, devo avvalersi di un rappresentante fiscale, il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso

NOTA BENE
Chi esercita l’attività di intermediazione immobiliare ha degli obblighi informativi e fiscali quando interviene su questo tipo di contratti. Di seguito le novità per gli intermediari sulle locazioni brevi.

la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti per il loro tramite;
la trattenuta del 21% del canone se gli intermediari intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi.
Questi vincoli vanno rispettati anche se l’intermediario si serve di altri mediatori quale, ad esempio, un sito online di affitti.

Non tutti gli intermediari che intervengono in una locazione breve hanno l’obbligo di comunicare i dati del contratto all’Agenzia delle Entrate. Il vincolo esiste solo per chi ha prestato consulenza nella fase di perfezionamento del contratto. Inoltre, i dati non devono essere trasmessi in caso di recesso del contratto. Se il recesso avviene successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, l’intermediario dovrà rettificare la notifica. Chi non rispetta gli obblighi degli intermediari sulla trasmissione dei dati rischia una sanzione tra 250 e 2.000 euro. La sanzione si riduce della metà se la comunicazione viene inviata o corretta entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Non viene applicata se i dati mancanti o non corretti riportati sono responsabilità del locatore.

La ritenuta si applica sull’importo complessivo dovuto al locatore, compresa la provvigione che il locatore deve corrispondere all’intermediario e senza l’abbattimento forfettario del 5% applicato nel regime di tassazione ordinaria dei canoni. Se la ritenuta non viene operata, l’intermediario rischia una sanzione amministrativa pari al 20% della somma non trattenuta. C’è, comunque, la possibilità del ravvedimento operoso per sanare la situazione.

Tra gli obblighi degli intermediari sulle locazioni brevi c’è anche quello di operare la ritenuta fiscale al momento del pagamento al beneficiario del canone d’affitto. Si considera effettuata in questi due modi:

come ritenuta di imposta quando il locatore sceglie la cedolare secca come regime di tassazione. Il locatore trova, in questa soluzione, un’alternativa a Irpef e alle addizionali sui redditi derivanti da locazione;
come ritenuta d’acconto quando il locatore non sceglie l’opzione della cedolare secca.
La ritenuta d’acconto o d’imposta va versata con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. Comunque, è possibile versare l’importo complessivo di tutte le ritenute operate in ogni mese. Il codice tributo stabilito dall’Agenzia delle Entrate da segnare sul modello F24 e il 1919.

Tra gli obblighi degli intermediari che intervengono nel perfezionamento dei contratti di locazioni brevi c’è anche quello di conservare i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate e quelli relativi ai pagamenti incassati per tutto il periodo che prevede la notifica di un avviso di accertamento. Nello specifico:

fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si doveva presentare la dichiarazione, quando la stessa è stata omessa o dichiarata nulla.
Fonte: www.laleggepertutti.it