Niente locazione breve e bed and breakfast se il regolamento contrattuale destina gli appartamenti solo ad uso abitazione e uffici. La locuzione “ad uso abitazione civile” ricomprenda o meno l’attività di B&B e locazione turistica? L’ultima sentenza , la n.11784 del 22 novembre del Tribunale di Milano rende ancora più intricata una situazione che è già assai contradditoria tra sentenze positive e negative in favore o a sfavore dell’uso ricettivo turistico degli immobili anche senza cambio di destinazione e che naturalmente devono essere lette per le diverse tipologie di regolamenti e condizioni. Il consiglio dell’Abbac è di effettuare una verifica mediante il nostro sportello Condominio che abbiamo istituito ad hoc per effettuare valutazioni ad hoc e caso per caso. L’ultima vicenda, oggetto della sentenza del tribunale milanese riguarda un condominio che ha agito contro proprietaria dell’appartamento sito al 2° piano dello stabile, imputandole la violazione del Regolamento condominiale, per aver destinato il proprio appartamento ad attività di locazione breve costituendo a tal fine un’impresa individuale. L’attività consisteva, in particolare, nel concedere in godimento a persone estranee al condominio, per soggiorni di varia durata, anche giornalieri, una stanza arredata, con bagno privato e con trattamento che comprendeva, quali servizi extra, il corredo di biancheria e asciugamani da bagno, la connessione wi-fi, l’aria condizionata, il riscaldamento, la colazione ed il noleggio di biciclette. Il Regolamento del condominio, all’art. 4, disponeva che “gli appartamenti dello stabile si intendono destinati ad uso abitazione civile e ad uffici (…). Ogni eventuale diversa destinazione dei locali e degli appartamenti deve essere preventivamente autorizzata dall’assemblea dei condomini”. L’intera controversia è ruotata principalmente intorno all’interpretazione da dare al regolamento: si tratta di stabilire se la locuzione “ad uso abitazione civile” ricomprenda o meno l’attività svolta dal condomino. La sentenza correda ormai un ricco elenco di sentenze e giudizi da parte di diversi tribunali e persino con sentenze della Cassazione, come la numero 24707 del 20 novembre 2014 che hanno senz’altro chiarite le diverse modalità oggetto di interpretazioni dei giudici ma reso ancora più controverso per alcuni casi i diversi usi e regolamenti dei condomini ,spesso non adeguatamente nuovi e specifici rispetto alle diverse modalità di ricettività ormai in uso in Italia e nelle regioni che come si sa hanno poi proprie normative specifiche che variano nei diversi territori regionali. Per maggiori informazioni e consulenze è disponibile il nostro Sportello Condominio presso la segreteria associativa regionale a Napoli e che è disponibile previo appuntamento contattando la segreteria Abbac 0813440891 3755034102 info@abbac.it
Locazioni e Condominio, sentenze contradditorie e regolamenti. L’Abbac attiva uno Sportello Condominio

