Check-in da remoto, art. 109 T.U.L.P.S. e natura delle circolari amministrative: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di identificazione de visu
In riforma della sentenza n. 10210/2025 del TAR Lazio, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero dell’Interno, affermando che:
- la circolare impugnata ha natura interpretativa e non innovativa,
- non introduce un nuovo obbligo di identificazione de visu bensì ribadisce un dovere già vigente dal 1931,
- l’identificazione “a distanza” tramite caricamento documenti e codici automatici non soddisfa la ratio di sicurezza pubblica propria dell’art. 109 T.U.L.P.S.,
la verifica dell’identità deve avvenire con modalità idonee a certificare la corrispondenza tra il soggetto fisico e il documento esibito.
Tramite la Circolare prot. n. 38138 del 18 novembre 2024, il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, evidenziando l’incremento delle locazioni brevi nel contesto del Giubileo 2024-2025 e di un quadro internazionale segnato da rischi terroristici e criminali, aveva:
- confermato che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu;
- escluso che il check-in da remoto (trasmissione di documenti via web e accesso tramite codici di apertura automatizzata) fosse idoneo a garantire il rispetto dell’art. 109 T.U.L.P.S.;
- ribadito la necessità della comunicazione alle Questure secondo le modalità del D.M. 7 gennaio 2013, come modificato dal D.M. 16 settembre 2021. La Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (F.A.R.E.) aveva impugnato la circolare davanti al TAR Lazio, sostenendo che:
- la circolare introduceva ex novo un obbligo di identificazione personale non più previsto dal 2011;
- violava i principi di concorrenza e non discriminazione, avvantaggiando gli alberghi;
- imponeva un obbligo sproporzionato, inutile e privo di adeguata istruttoria;
- travalicava i limiti delle circolari, incidendo sulla libertà di iniziativa economica;
- era in contrasto con il Regolamento UE 2024/1183 e con la Direttiva 2006/123/CE.
Con sentenza n. 10210/2025, il TAR aveva accolto il ricorso, annullando la circolare per:
- violazione dell’art. 109 T.U.L.P.S.,
- carenza di proporzionalità,
- carenza di istruttoria.
Il Ministero dell’Interno proponeva appello.
Il Consiglio di Stato dedica una parte significativa della motivazione alla ricostruzione evolutiva della norma, chiarendo alcuni punti fondamentali:
Identificazione de visu obbligo invariato dal 1931
Il primo comma dell’art. 109 T.U.L.P.S. impone che gli alloggi possano essere offerti solo a persone munite di documento idoneo ad attestarne l’identità. La verifica della corrispondenza tra documento e persona, sottolinea il Collegio, postula necessariamente un controllo visivo.
D.L. 201/2011 (“Decreto Monti”) semplifica solamente le modalità di comunicazione, non l’obbligo di identificazione
Secondo il TAR, la novella del 2011 avrebbe eliminato l’obbligo di identificazione de visu, sostituendolo con una mera comunicazione telematica delle generalità.
Il Consiglio di Stato smentisce decisamente questa ricostruzione: “la novella del 2011 ha inciso esclusivamente sulle modalità di comunicazione, non già sull’obbligo di verifica dell’identità degli ospiti.”
Identificazione de visu anche con strumenti tecnologici, purché idonei
Il Collegio apre, con un passaggio di notevole modernità, alla possibilità di un’identificazione tramite sistemi digitali a distanza in presenza (videocollegamenti in tempo reale, dispositivi di confronto con foto del documento, tecnologie biometriche leggere). Tuttavia, “il mero caricamento telematico dei documenti e l’accesso tramite codici automatizzati non garantiscono la verifica dell’identità nei termini richiesti dalla legge.”
Di seguito il link con il file della sentenza
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