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POS e scontrini telematici connessi: obbligo dal 2026

La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio tra le misure ne prevede alcune per il contrasto dell’evasione fiscale. In dettaglio si prevede che Pos e scontrini telematici dal 2026 saranno sempre connessi. Legge di bilancio 2025: pos e scontrini sempre collegati per monitorare l’evasione fiscale, cosa contengono le nuove norme sulle sanzioni per gli inadempienti. Come spiega sinteticamente la relazione illustrativa alla legge si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. 

Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Sarà prevista una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

  • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
  • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

Vediamo il dettaglio della norma.

1) Controlli sui corrispettivi: incassi e scontri collegati dal 2026

In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Si stabilisce inotre che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Inoltre, si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

Si stabilisce che la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.