ENel nostro settore capita spesso che le attività ricettive integrative del reddito si svolgano in immobili per i quali si gode delle agevolazioni previste per la prima casa . In questo approfondimento analizziamo come si mantengono le agevolazioni nel caso di vendita e riacquisto di altro immobile . La Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, c.d. “Decreto Millepro- roghe” (pubblicata sulla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49 – Suppl. Ordinario n. 8) modifica l’art. 24, comma 1, D.L. n. 24/2020, cd. “Decreto Liquidità”, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini, di cui alla Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte prima, D.P.R. n. 131/86, ai fini del riconoscimento dell’imposta agevo- lata sulla c.d. “prima casa”.
In particolare sono sospesi, per il periodo 23 febbraio 2020 – 31 marzo 2022, i termini di:
-18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve tra- sferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
– 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile)
entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da desti- nare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
– 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già pos- seduta, per non decadere dalle predette agevolazioni. Si evidenzia che tale proroga viene applicata anche al termine di 1 anno previsto dall’art. 7, Legge n. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d’im- posta per il riacquisto della prima casa.
Prima casa, ecco come fare per non perdere le agevolazioni

