Con il D.Lgs 87/2024 sono state ridotte diverse sanzioni applicabili alle casistiche più disparate (dichiarative, relative alle irregolarità della fatturazione e registrazione delle operazioni eccetera), cosa che è accaduta anche con riguardo a quelle previste per le irregolarità dei versamenti, laddove è stata variata la misura della penalità applicabile “a regime” (dall’art. 13, comma 1, primo periodo del D.Lgs 471/1997) per i pagamenti dei tributi:
- tardivi oltre i 90 giorni, oppure
- omessi;
per i quali la nuova sanzione risulta pari al 25%, non invece più al 30% come era previsto in precedenza.
Si può però notare come simile novità si ripercuota anche sulle ulteriori previsioni, di ritardo contenuto:
- nei 90 giorni dalla scadenza (come previsto dal secondo periodo del citato art. 13, comma 1), laddove l’aliquota sanzionatoria risulta ridotta alla metà, così come
- nei primi 14 giorni (ex art. 13, comma 1, terzo periodo del D.Lgs 471/1997), laddove la sanzione risulta quella appena vista – già ridotta alla metà – e ulteriormente diminuita a 1/15 per ogni giorno di ritardo.,
Le diverse misure sanzionatorie, così come riformate dal “Decreto Sanzioni” e comparate con le precedenti, diventano dunque le seguenti:
| SANZIONI TARDIVI / OMESSI VERSAMENTI | ||
| RITARDO VERSAMENTO | VECCHIA PREVISIONE | NUOVA PREVISIONE |
| Entro i primi 14 giorni | 1% per ogni giorno di ritardo | 0,83% per ogni giorno di ritardo |
| Tra 15 e 90 giorni | 15% | 12,50% |
| Oltre 90 giorni
(oppure omissione) |
30% | 25% |

