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Rottamazione delle cartelle, opportunità per la definizione agevolata di tributi non versati. Anche alcuni Comuni stanno aderendo

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle, denominata Rottamazione-quinquies. Con l’adesione alla Rottamazione-quinquies è possibile estinguere i debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio. Possono accedere anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i debiti rientrino nel perimetro previsto dalla nuova misura. Restano invece esclusi i debiti già regolarmente saldati nell’ambito della Rottamazione-quater. Dal 20 gennaio 2026 sono disponibili, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le modalità operative e il servizio online per presentare la domanda di adesione. Se si hanno debiti con il fisco locale, come tributi comunali Tari, Tarsu, Imu ecc di verificare l’adesione alla rottamazione anche dei Comun, in tanti infatti stanno annunciando di estendere le prerogative della rottomazione quinquies anche per i tributi locali . Per maggiore supporto contattare il nostro Caf interno 3755034102 info@abbac.it

Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies

La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

A condizione che siano riferiti alle fattispecie sopra indicate, possono essere inclusi nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:

  • delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio, per i quali i contribuenti sono decaduti a causa del mancato o tardivo pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste;
  • della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater, qualora, alla data del 30 settembre 2025, siano stati persi i benefici della misura perché non tutte le rate scadute risultavano regolarmente versate.

Prospetto informativo

Per verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies è disponibile il servizio che consente di ricevere il Prospetto informativo, accessibile sia dall’area riservata sia tramite form in area pubblica.

Il Prospetto informativo riporta l’elenco dei debiti che possono essere inclusi nella Rottamazione-quinquies e può essere richiesto direttamente online, scegliendo una delle due modalità.

Richiesta in area riservata

Accedendo all’area riservata:

  • viene visualizzata immediatamente una schermata di conferma della presa in carico della richiesta;
  • entro le successive 12 ore si riceve una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni. Trascorso questo termine, il download non sarà più disponibile e sarà necessario presentare una nuova richiesta.

Richiesta in area pubblica

Utilizzando il form in area pubblica:

  • si riceve una prima e-mail con un link da convalidare entro 72 ore; superato il termine, il link scade e la richiesta viene automaticamente annullata;
  • dopo la convalida, una seconda e-mail conferma la presa in carico della richiesta e ne indica i riferimenti identificativi;
  • infine, se la documentazione di riconoscimento allegata risulta corretta, viene inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni. Anche in questo caso, decorso il termine, sarà necessario inoltrare una nuova richiesta.

Gli intermediari fiscali possono ricevere il Prospetto informativo per i propri assistiti tramite l’area riservata EquiPro.

Come presentare la domanda di adesione

La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026. Sono a disposizione due modalità per presentare richiesta di adesione:

  • online in area riservata;
  • online in area pubblica.

Area riservata

Basterà compilare il form e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata. Dopo aver presentato la domanda arriverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

In questa sezione del sito si possono vedere esclusivamente i debiti rottamabili. È inoltre disponibile un servizio online che consente di richiedere il prospetto informativo, con l’elenco dei carichi definibili e il relativo importo dovuto in misura agevolata.

 

Area pubblica

Anche in questo caso andrà compilato il form dedicato allegando la documentazione di riconoscimento (qui il documento in pdf). Andrà specificato l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).

In seguito alla domanda:

  • arriverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

 

Scadenze e modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 saranno applicati interessi annui del 3%.

Cosa succede in caso di mancato pagamento

Il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima del piano pagamenti, comporta la perdita dei benefici, e quanto versato viene considerato un acconto sul debito complessivo.

In caso di inefficacia, la legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
  • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973.