Skip to main contentSkip to footer

Scontrino elettronico, ultime novità sui Registratori Telematici

Registratori telematici, c’è la proroga al 1 luglio 2020 per la dotazione degli apparecchi per garantirne piena conformità dei modelli ma obbligatoria resta già la registrazione telematica dei corrispettivi. “Si potrà insomma continuare ad usare il bollettario cartaceo delle ricevute fiscali ma sarà necessario in questo caso utilizzare il software dell’Agenzia delle Entrate per registrare quotidianamente i corrispettivi qualora non ci si è dotati di un modello conforme di registratore – dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito – Avevamo chiesto al Governo di inserire la proroga nel decreto Mille Proroghe ma non è stato necessario perché sono stati disposti gli accorgimenti dall’Agenzia delle Entrate”. In particolare il provvedimento del 20 dicembre 2019 aggiunge dettagli sulla dichiarazione di conformità dei modelli di registratori telematici necessari per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ricorda che L’Abbac ha attivato accordi in convenzione con partner per l’acquisto di modelli conformi.
In particolare, con il provvedimento numero 1432217 del 20 dicembre 2019 si
interviene sul processo di riconoscimento della conformità dei registratori telematici perché i produttori abbiano tempo fino al 30 giugno 2020 per presentare la dichiarazione.

Ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate, datato 23 dicembre, sul termine ultimo per configurare i registratori telematici ai fini della lotteria: passa dal 30 giugno al 1° luglio 2020.
Il provvedimento del 20 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate porta novità sul processo di riconoscimento della conformità dei registratori telematici: si adegua in modo tale che i produttori, entro la scadenza del 30 giugno 2020, possano dichiarare che i modelli, già approvati con provvedimento del 28 ottobre 2016 a sua volta modificato con provvedimento del 18 aprile 2019, siano in linea con le novità che riguardano la trasmissione dei dati per la lotteria degli scontrini e con le altre modifiche alle specifiche tecniche.

Il documento riporta, inoltre, le istruzioni per dichiarare la conformità degli apparecchi all’Agenzia delle Entrate.

Deve essere inviata un’unica comunicazione con i dati che segue:

gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell’Agenzia delle entrate;
la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle specifiche tecniche stabilite;
la dichiarazione che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.
Una volta ricevuta la dichiarazione di conformità da parte del produttore, l’Agenzia delle Entrare può chiedere di ricevere entro 30 giorni, il modello di Registratore Telematico all’esame della Commissione, per verificare la conformità, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello.

Il testo evidenzia anche le conseguenze nel caso in cui emergano delle discordanze:

“Laddove la Commissione riscontri la non conformità di quanto dichiarato, l’Agenzia può richiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro sessanta giorni, regolare istanza di variante corredata della prevista certificazione dell’intervento, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello”.

Il provvedimento del 20 dicembre dispone anche un’altra data di scadenza: entro il 31 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, ha la possibilità di dare il suo via libera alle modifiche necessarie per l’adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, così da permettere l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.